Regolamento della Commissione Soci

Premessa

Il presente Regolamento della Commissione Soci stabilisce:

  • nomina, composizione, finalità, compiti e funzionamento della Commissione Soci;
  • requisiti e modalità di ammissione e di qualificazione degli Associati e degli Aderenti ad APCO;
  • le regole di permanenza nell’Associazione;
  • i motivi e le modalità di cessazione. 

  • Art. 1 - Commissione Soci

    La Commissione Soci è un organo centrale dell’Associazione ai sensi dell’art. 5 dello Statuto ed è istituita dal Consiglio Direttivo (Art. 7 dello Statuto).

    La Commissione Soci è composta da un numero di Soci Qualificati APCO - CMC ed Emeriti CMC non inferiore a tre e non superiore a dieci, nominati dal Consiglio Direttivo.

    Possono farne parte i Soci che dimostrino di avere le competenze e le esperienze idonee. La domanda va presentata al Presidente che, assieme al Consiglio Direttivo, valuta e decide per l’accoglimento od il rigetto della domanda stessa.

    I membri del Consiglio Direttivo non possono far parte della Commissione soci.

    Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, il Consiglio Direttivo può integrare la Commissione Soci con componenti esterni all’Associazione rappresentanti degli stakeholder del mondo della Consulenza di Management.”

    Articolo 2 - Adesione ad APCO: Associati e Aderenti

    Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, APCO ammette quattro modalità di adesione e precisamente:
    1. Soci Qualificati Apco e, fra questi, Soci Qualificati Apco-CMC;
    2. Emeriti CMC;
    3. Onorari;
    4. Aderenti.

    Art. 3 - Socio Qualificato APCO

    Il Socio Qualificato APCO è la persona fisica che:
  • è in possesso di laurea o percorso formativo equivalente;
  • esercita l’attività professionale di Consulente di Management;
  • rispetta gli standard qualitativi della professione definiti da APCO;
  • cura il proprio aggiornamento professionale in modo continuativo.

  • Articolo 4 - Socio Qualificato APCO: rilascio della qualifica

    Il processo di qualificazione è gestito dalla Commissione Soci.

    Il procedimento di qualificazione inizia con l’invio del form relativo alla domanda di ammissione presente sul sito www.apcoitalia.it e disponibile presso la Segreteria APCO, corredata della documentazione richiesta, della compilazione dei questionari necessari per il colloquio e del pagamento della quota di ammissione al colloquio di valutazione dell’idoneità (assessment).

    Ricevuta la domanda di ammissione del candidato, la Segreteria APCO provvede a inoltrarla alla Commissione Soci, previa verifica formale della sua completezza e del pagamento della quota di ammissione all’assessment.

    La Commissione Soci, esaminata la domanda di ammissione e relativa documentazione, procede al colloquio di assessment in presenza o in via telematica, per la verifica del possesso dei seguenti requisiti richiesti al candidato:
    1. almeno quattro anni di esperienza di lavoro, di cui almeno due di attività prevalente nella Consulenza di Management;
    2. diploma di laurea o attestazione di percorsi formativi equivalenti o, in mancanza, esperienza di lavoro di almeno sei anni, di cui almeno tre di attività prevalente nella Consulenza di Management;
    3. rispetto delle norme UNI, EN e ISO sulla Consulenza di Management e delle principali norme (tecniche e legislative) di riferimento del settore;
    4. competenza specialistica in almeno una delle aree professionali tipiche della Consulenza di Management (art. 3 dello Statuto);
    5. attestazione di partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento e formazione professionale tenuti da APCO o da altri Enti qualificati e in ogni caso evidenze di un processo di continuo aggiornamento professionale anche ai sensi della Legge 4/2013;
    6. produzione di almeno quattro evidenze oggettive di interventi professionali con esito positivo, compiuti su almeno tre clienti negli ultimi 24 mesi, di cui almeno due negli ultimi 12 mesi; per evidenze oggettive si intendono di norma le attestazioni rilasciate dai clienti in conformità al modello fornito dalla Segreteria. La Commissione Soci potrà accettare, a suo insindacabile giudizio, altre forme di referenze ed evidenze, quali per esempio copie di contratti sottoscritti dal cliente, lettere o delibere d’incarico e documenti similari. La Commissione Soci ha inoltre la facoltà di verificare la veridicità delle evidenze presentate dai candidati, prendendo contatto direttamente con i clienti;
    7. le attestazioni di cui al punto precedente, oltre che dai clienti finali, possono essere rilasciate dagli Studi o dalle Società di Consulenza per conto dei quali i candidati abbiano operato in occasione degli interventi evidenziati. In questo caso, la documentazione prodotta a supporto della richiesta di ammissione se non potrà contenere i riferimenti dei clienti per veti dei medesimi, dovrà essere scritta dal capo gerarchico del candidato o dal responsabile del personale o da altro responsabile apicale dell’Organizzazione che si fanno garanti di quanto riportato;
    8. condivisione e accettazione del Codice di Etica dell’Associazione e del Regolamento sull’uso del marchio.
    Nel corso del colloquio di assessment viene verificata la conoscenza posseduta dal candidato del Codice di Etica dell’Associazione e del corpo comune di conoscenze relative alla Consulenza di Management, anche sulla base delle risposte ai questionari preventivamente compilati dal candidato. Al candidato sarà altresì richiesto di presentare e illustrare un proprio recente (ultimi 24 mesi) intervento professionale di dimensioni/caratteristiche significative.

    A conclusione del colloquio di assessment, il Coordinatore della Commissione Soci o un suo delegato presenta al Consiglio Direttivo la proposta motivata, con eventuali relativi suggerimenti, per la delibera relativa alla ammissione o meno del candidato unitamente al verbale del colloquio per le decisioni di competenza di cui all’art. 7 lett. b. dello Statuto.

    Art. 5 - Socio Qualificato APCO: rinnovo della qualifica

    La qualifica di Socio Qualificato APCO richiede che ogni tre anni siano verificati i requisiti occorrenti per il mantenimento della stessa.

    Alla scadenza del primo periodo e per tutti i periodi successivi, il Socio dovrà inviare la domanda di rinnovo con la documentazione richiesta alla Segreteria APCO, che la inoltrerà alla Commissione Soci.

    Il processo di rinnovo è gestito dalla Commissione Soci. Si svolge, generalmente senza necessità di un nuovo colloquio di assessment (che comunque potrà essere richiesto dal candidato o dalla Commissione Soci), sulla base della verifica del possesso dei seguenti requisiti:
    1. produzione di evidenze di aggiornamento professionale (corsi, seminari, letture, pubblicazioni, partecipazione vita associativa) ai sensi della Legge 4/2013 di cui al punto e) dell’art. 4;
    2. produzione delle evidenze oggettive secondo le medesime modalità elencate per l’ammissione di cui ai punti f) e g) dell’art. 4;
    3. condivisione e accettazione del Codice di Etica dell’Associazione e del Regolamento sull’uso del Marchio APCO di cui al punto h) dell’art. 4;
    4. compilazione dei questionari richiesti;
    5. avvenuto pagamento della quota associativa nei tempi fissati dal Consiglio Direttivo.
    In assenza della documentazione attestante i requisiti sopra citati, il Socio può richiedere un colloquio di assessment con la Commissione Soci per spiegarne i motivi e sottoporsi ad una valutazione diretta.

    Il verbale del colloquio di assessment sarà trasmesso al Consiglio Direttivo per le decisioni di competenza di cui all’art. 7 lett. b. dello Statuto.

    Art. 6 - Socio Qualificato APCO: perdita della qualifica

    Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4.1. dello Statuto comma 4 e del successivo art. 16 del presente Regolamento, quando ricorra la perdita dei requisiti per mantenere la qualifica di Socio Qualificato APCO, la Commissione Soci dovrà informarne il Consiglio Direttivo.

    La decisione del Consiglio Direttivo contraria al rinnovo della qualifica di Socio Qualificato APCO per insufficienza dei requisiti, consente al Socio di richiedere la permanenza in Associazione come Aderente, purché in possesso dei requisiti richiesti per questa categoria di iscritti.

    Nell’ipotesi in cui, in tempi successivi, l’Associato riacquisisca i titoli per la categoria di Socio Qualificato APCO, dovrà ripetere il processo di qualificazione di cui all’art. 4.

    Art. 7 - Socio Qualificato APCO–CMC
     
    Il Socio Qualificato APCO - CMC è la persona fisica che:
  • è in possesso di laurea o percorso formativo equivalente;
  • esercita l’attività professionale di Consulente di Management;
  • rispetta gli standard qualitativi della professione definiti da APCO;
  • cura il proprio aggiornamento professionale in modo continuativo;
  • ha conseguito la qualificazione secondo le norme stabilite da CMC–Global/ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes).

  • Art. 8 - Socio Qualificato APCO-CMC: rilascio della qualifica

    Il processo di qualificazione è gestito dalla Commissione Soci in conformità alle norme stabilite dal CMC–Global /ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes).

    Il procedimento di qualificazione inizia con l’invio del form relativo alla domanda di ammissione presente sul sito www.apcoitalia.it e disponibile presso la Segreteria APCO, corredata della documentazione richiesta, della compilazione dei questionari necessari per il colloquio e del pagamento della quota di ammissione all’assessment.

    Ricevuta la domanda di ammissione del candidato, la Segreteria APCO provvede a inoltrarla alla Commissione Soci, previa verifica formale della sua completezza e del pagamento della quota di ammissione all’assessment.

    La Commissione Soci, esaminata la domanda di ammissione e relativa documentazione, procede al colloquio di assessment, in presenza o in via telematica, per la verifica del possesso dei seguenti requisiti richiesti al candidato:
    1. almeno sei anni di esperienza di lavoro, di cui almeno tre di attività prevalente nella Consulenza di Management;
    2. diploma di laurea o attestazione di percorsi formativi equivalenti o, in mancanza, esperienza di lavoro di almeno otto anni, di cui almeno quattro di attività prevalente nella Consulenza di Management;
    3. attestazione di partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento e formazione professionale tenuti da APCO o da altri Enti qualificati, e in ogni caso evidenze di un processo di continuo aggiornamento professionale ai sensi della Legge 4/2013;
    4. competenza specialistica in almeno una delle aree professionali tipiche della Consulenza di Management (art. 3 dello Statuto);
    5. competenze di general management (pianificazione, organizzazione, implementazione, coordinamento e controllo), in una visione generalista e sistemica del funzionamento dell’organizzazione;
    6. conoscenza professionale della lingua inglese e preferibilmente di altre lingue;
    7. rispetto delle norme UNI, EN e ISO sulla Consulenza di Management e delle principali norme (tecniche e legislative) di riferimento del settore;
    8. produzione di almeno quattro evidenze oggettive d’interventi professionali con esito positivo, compiuti su almeno tre clienti negli ultimi 24 mesi, di cui almeno due negli ultimi 12 mesi; per evidenze oggettive si intendono di norma le attestazioni rilasciate dai clienti in conformità al modello fornito dalla Segreteria. La Commissione Soci potrà accettare, a suo insindacabile giudizio, altre forme di referenze ed evidenze, quali per esempio copie di contratti sottoscritti dal cliente, lettere o delibere d’incarico e documenti similari. La Commissione Soci ha inoltre la facoltà di verificare la veridicità delle evidenze presentate dai candidati, prendendo contatto direttamente con i clienti;
    9. le attestazioni di cui al punto precedente, oltre che dai clienti finali, possono essere rilasciate dagli Studi o dalle Società di Consulenza per conto dei quali i candidati abbiano operato in occasione degli interventi evidenziati. In questo caso, la documentazione prodotta a supporto della richiesta di ammissione se non potrà contenere i riferimenti dei clienti per veti del medesimo, dovrà essere scritta dal capo gerarchico del candidato o dal responsabile del personale o da altro responsabile apicale dell’Organizzazione che si fanno garanti di quanto riportato;
    10. condivisione e accettazione del Codice di Etica dell’Associazione e del Regolamento sull’uso del marchio.
    Nel corso del colloquio di assessment viene verificata la conoscenza posseduta dal candidato del Codice di Etica dell’Associazione e del corpo comune di conoscenze relative alla Consulenza di Management, anche sulla base delle risposte ai questionari preventivamente compilati dal candidato.

    Al candidato sarà altresì richiesto di presentare e illustrare un proprio recente (ultimi 24 mesi) intervento professionale di dimensioni/caratteristiche significative.

    A conclusione del colloquio di assessment, il Coordinatore della Commissione Soci o un suo delegato presenta al Consiglio Direttivo la proposta motivata, con eventuali relativi suggerimenti, per la delibera relativa alla ammissione o meno del candidato unitamente al verbale del colloquio per le decisioni di competenza di cui all’art. 7 lett. b. dello Statuto.

    Art. 9 - Socio Qualificato APCO - CMC: rinnovo della qualifica

    La qualifica di Socio Qualificato APCO - CMC richiede che ogni tre anni siano verificati i requisiti occorrenti per il mantenimento della stessa.

    Alla scadenza del primo periodo e per tutti i periodi successivi, il Socio dovrà inviare la domanda di rinnovo con la documentazione richiesta alla Segreteria APCO, che la inoltrerà alla Commissione Soci.

    Il processo di rinnovo è gestito dalla Commissione Soci. Si svolge, generalmente senza necessità di un nuovo colloquio di assessment (che comunque potrà essere richiesto dal candidato o dalla Commissione Soci), sulla base della verifica del possesso dei seguenti requisiti:
    1. produzione delle evidenze oggettive secondo le medesime modalità elencate per l’ammissione di cui ai punti h) e i) dell’art. 8;
    2. produzione di evidenze di aggiornamento professionale (corsi, seminari, letture, pubblicazioni, partecipazione vita associativa) ai sensi della Legge 4/2013 di cui al punto c) dell’art. 8;
    3. condivisione e accettazione del Codice di Etica dell’Associazione e del Regolamento sull’uso del Marchio APCO di cui al punto j) dell’art. 8;
    4. compilazione dei questionari richiesti;
    5. avvenuto pagamento della quota associativa nei tempi fissati dal Consiglio Direttivo.
    In assenza della documentazione attestante i requisiti sopra citati, il Socio può richiedere un colloquio di assessment con la Commissione Soci per spiegarne i motivi e sottoporsi ad una valutazione diretta.

    Il verbale del colloquio di assessment sarà trasmesso al Consiglio Direttivo per le decisioni di competenza di cui all’art. 7 lett. b. dello Statuto.

    Art. 10 - Socio Qualificato APCO - CMC: perdita della qualifica

    Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4.1. dello Statuto comma 4 e del successivo art. 16 del presente Regolamento, quando ricorra la perdita dei requisiti per mantenere la qualifica di Socio Qualificato APCO - CMC, la Commissione Soci dovrà informarne il Consiglio Direttivo.

    La decisione del Consiglio Direttivo contraria al rinnovo della qualifica di Socio Qualificato APCO - CMC per insufficienza dei requisiti, consente al Socio di richiedere la permanenza in Associazione come Socio Qualificato APCO o Aderente, purché in possesso dei requisiti richiesti per queste specifiche categorie di iscritti.

    Nell’ipotesi in cui, in tempi successivi, l’Associato riacquisisca i titoli per la categoria di Socio Qualificato APCO - CMC, dovrà ripetere il processo di qualificazione di cui all’art. 8.

    Art. 11 - Emerito CMC

    Possono essere ammessi con la qualifica di Emerito CMC, tutti i Soci qualificati APCO - CMC con più di 65 anni di età, che pur avendo ridotto in modo notevole l’attività professionale, hanno interesse a sentirsi parte attiva dell’Associazione.

    Le modalità di partecipazione attiva all’Associazione sono descritte nell’art. 4.2 dello Statuto.

    Il procedimento di ammissione a Emerito CMC inizia con l’invio del form relativo alla domanda di passaggio da Socio qualificato APCO - CMC a Emerito CMC, presente sul sito www.apcoitalia.it e disponibile presso la Segreteria APCO.

    Ricevuta la domanda di ammissione del candidato, la Segreteria APCO la inoltra alla Commissione Soci, previa verifica formale:
  • della completezza della domanda;
  • della regolarità di iscrizione del candidato come Socio qualificato APCO - CMC;
  • dell’iscrizione del candidato come Socio qualificato APCO - CMC per almeno 10 anni.

  • La Commissione Soci esamina la domanda di ammissione e relativa documentazione per la verifica del possesso dei seguenti requisiti richiesti al candidato ai sensi dell’art. 4.2. dello Statuto:
  • più di 65 anni di età;
  • possesso della qualifica di Socio Qualificato APCO - CMC per almeno 10 anni;
  • eserciti l’attività di consulenza retribuita per meno del 25% del tempo, escluso il lavoro volontario.

  • Il verbale di ammissione sarà trasmesso al Consiglio Direttivo per le decisioni di competenza di cui all’art. 7 lett. b. dello Statuto.

    La qualifica di Emerito CMC si perde per decisione del Socio o per il venir meno dei requisiti per i quali era stata concessa, sulla base di accertamento della Commissione Soci e decisione del Consiglio Direttivo.

    Art. 12 - Onorario

    Ai sensi dell’art. 4.3 dello Statuto, APCO può conferire la qualifica di Onorario a vita a titolo gratuito a personalità altamente rappresentative del mondo della consulenza in Italia.

    Ogni Associato o Organo dell’Associazione può presentare al Presidente proposta motivata per il conferimento della qualifica di Onorario.

    Il Presidente, ove ricorrano i presupposti per il riconoscimento, sottopone la proposta al vaglio del Consiglio Direttivo per la conseguente deliberazione.

    Se il Consiglio Direttivo esprime parere favorevole, il Presidente contatta il candidato per raccoglierne l’adesione.

    Fermo restando il numero massimo di Onorari è di dieci, ed ogni Consiglio Direttivo non può nominare più di cinque Onorari nel triennio in cui è in carica.

    Art. 13 - Aderente

    L’Aderente è la persona fisica che ha interesse nell’attività di Consulenza di Management o svolge l’attività di Consulente di Management pur senza possedere i requisiti richiesti per essere Socio Qualificato APCO ovvero Socio Qualificato APCO - CMC.

    Il procedimento di ammissione inizia con l’invio del form relativo alla domanda presente sul sito www.apcoitalia.it e disponibile presso la Segreteria APCO, corredata della documentazione richiesta.

    Ricevuta la domanda di ammissione del candidato, la Segreteria APCO provvede a inoltrarla alla Commissione Soci, previa verifica formale della sua completezza.

    La Commissione Soci esamina la domanda di ammissione e la relativa documentazione per la verifica del possesso dei seguenti requisiti richiesti al candidato:
  • cultura di livello universitario acquisita attraverso studi e/o esperienza lavorativa;
  • motivazione ed eventuali evidenze dell’interesse dimostrato nell’Associazione;
  • attività non in concorrenza o incompatibili con quelle dell’Associazione;
  • impegno a osservare il Codice di Etica dell’Associazione;
  • conoscenza degli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini dell’iscrizione all’Associazione.

  • Conclusa l’istruttoria, la Commissione Soci presenta una proposta al Consiglio Direttivo per la conseguente delibera.

    Art. 14 - Passaggio di qualifica

    È facoltà degli Associati e Aderenti richiedere la modifica delle modalità di adesione ad APCO, previste dall’art. 4 dello Statuto.

    In particolare, è possibile presentare domanda di passaggio di qualifica:
  • da Aderente a Socio Qualificato APCO, secondo quanto previsto dal precedente art. 4;
  • da Aderente a Socio Qualificato APCO - CMC, secondo quanto previsto dal precedente art. 8;
  • da Socio Qualificato APCO a Socio Qualificato APCO - CMC, secondo quanto previsto dal precedente art. 8;
  • da Socio Qualificato APCO - CMC a Emerito CMC, secondo quanto previsto dal precedente art. 11;
  • da Emerito CMC a Socio Qualificato APCO - CMC, secondo quanto previsto dal precedente art. 8.

  • Art. 15 - Validità ed efficacia delle qualifiche di Associato e Aderente

    La qualifica di Socio Qualificato APCO, Socio Qualificato APCO - CMC, Emerito CMC e Aderente è valida ed efficace con la delibera di approvazione del Consiglio Direttivo e il pagamento della quota associativa.

    Il mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti sospende automaticamente i relativi diritti.

    La qualifica di Onorario è valida ed efficace con delibera di approvazione del Consiglio Direttivo e l’accettazione dell’interessato.

    Art. 16 - Perdita della qualifica di Associato e Aderente

    La qualifica di Socio Qualificato APCO ovvero Socio Qualificato APCO - CMC si perde per:
  • abbandono dell’attività professionale;
  • mancato rinnovo della qualificazione professionale alle scadenze previste;
  • dimissioni;
  • morosità;
  • indegnità.

  • La qualifica di Emerito CMC e Aderente si perde per:
  • dimissioni;
  • morosità;
  • indegnità.

  • La qualifica di Onorario si perde per:
  • dimissioni;
  • indegnità.

  • Art. 17 - Finalità e compiti della Commissione Soci

    La Commissione Soci ha lo scopo di supportare il Consiglio Direttivo in tutte le attività inerenti la posizione di Associato e Aderente ad APCO e le relative qualificazioni professionali. 

    Sono compiti della Commissione Soci:
  • la verifica dei requisiti per la formulazione della proposta al Consiglio Direttivo per l’ammissione di nuovi Associati e Aderenti;
  • la verifica dei requisiti per il mantenimento della posizione di Associato e Aderente;
  • la gestione del cambiamento di qualifica degli Associati e degli Aderenti.

  • A tal fine istruisce le pratiche da sottoporre al Consiglio Direttivo per le decisioni in ordine a:
  • l’ammissione degli Associati e degli Aderenti di cui all’art. 4 dello Statuto;
  • il mantenimento della posizione di Associato e Aderente;
  • il passaggio di categoria degli Associati e degli Aderenti.

  • Per quanto di sua competenza, con riferimento alla proposta di ammissione degli Aderenti, la Commissione Soci può demandare ai Coordinatori di Delegazione l’istruttoria, fermo restando la sua responsabilità nel presentare al Consiglio Direttivo la proposta di delibera.

    Art. 18 - Coordinamento della Commissione Soci

    Il Consiglio Direttivo nomina tra i componenti della Commissione Soci un Coordinatore, il quale ha la responsabilità e il coordinamento di tutte le attività della Commissione.

    Il Coordinatore della Commissione partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo ogni qual volta siano all’ordine del giorno argomenti che coinvolgano l’attività della Commissione.

    Sono compiti del Coordinatore della Commissione Soci:
  • convocare e presiedere le riunioni della Commissione;
  • predisporre il calendario annuale per lo svolgimento delle sessioni di assessment con periodicità almeno bimestrale, tenendo conto del calendario delle sedute del Consiglio Direttivo;
  • presiedere le sessioni di assessment o delegare un Commissario in caso di impedimento o impossibilità;
  • adoperarsi per individuare i potenziali candidati Commissari per assicurare il mantenimento della composizione della Commissione Soci;
  • curare i rapporti e collaborare con gli organi centrali e periferici dell’Associazione di cui all’art. 5 dello Statuto e con tutti gli altri soggetti interni ed esterni all’Associazione interessati l’attività della Commissione.

  • Il mandato di Coordinatore scade con quello del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.


    Art. 19 - Funzionamento della Commissione Soci

    La Commissione Soci ogni anno pubblica nel sito APCO il calendario delle sedute di assessment, in modo che siano noto a chiunque voglia associarsi, ovvero di richiedere passaggi di qualifica, o di rinnovare la propria qualifica in scadenza.

    Si riunisce, su convocazione del Coordinatore, che avrà cura di invitare i Commissari, anche in base alle caratteristiche dei candidati.

    Le sedute della Commissione sono valide con la presenza del Coordinatore o di un Commissario delegato e di almeno un altro Commissario e si svolgono di norma nella sede sociale, o in altre sedi preventivamente stabilite, in presenza o con modalità telematica.


    Approvato dal Consiglio Direttivo il 14 marzo 2022