Regolamento Delegazioni territoriali

Regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle Delegazioni Territoriali

Sommario

Art. 1 - Istituzione di Delegazioni ...............................................................................................................2
Art. 2 - Scopi della Delegazione .................................................................................................................2
Art. 3 - Coordinatore Delegazioni Territoriali..............................................................................................2
Art. 4 - Organizzazione territoriale.............................................................................................................3
    4.1 - Assemblea di Delegazione.............................................................................................................3
    4.2 - Consiglio di Delegazione................................................................................................................4
    4.3 - Coordinatore di Delegazione..........................................................................................................4
Art. 5 - Risorse della Delegazione..............................................................................................................5
Art. 6 - Modifica, scioglimento della Delegazione......................................................................................5


 Art. 1 - Istituzione di Delegazioni
Secondo quanto previsto dall’art. 1 dello Statuto, APCO può organizzarsi territorialmente in Delegazioni. La Delegazione è costituita, modificata, soppressa su delibera del Consiglio Direttivo, a norma dell’art. 7 lett. h. dello Statuto.

Fanno parte della Delegazione:
a) gli Associati APCO in qualità di Soci Qualificati APCO, Soci Qualificati APCO - CMC, Emeriti CMC;
b) gli Onorari;
c) gli Aderenti.

Il Consiglio Direttivo istituisce la Delegazione sia su iniziativa autonoma, sia su richiesta degli Associati APCO residenti sul territorio di competenza.

Il Consiglio Direttivo nella delibera di costituzione della Delegazione:
  1. definisce l’ambito territoriale di pertinenza;
  2. attribuisce la denominazione all’organizzazione territoriale completando con l’ambito territoriale di pertinenza la dizione “APCO Delegazione ……..….”;
  3. nomina il Coordinatore di Delegazione tra i Soci Qualificati APCO o Soci Qualificati APCO - CMC residenti sul territorio di pertinenza;
  4. delega il Coordinatore delle Delegazioni Territoriali di cui al successivo art. 3, o in mancanza, un membro del Consiglio a seguirne l’avvio.

Art. 2 - Scopi della Delegazione
La Delegazione ha la funzione di coadiuvare il Consiglio Direttivo nel perseguire gli scopi sociali definiti all’art. 2 dello Statuto.

A tal fine la Delegazione, nel proprio territorio di competenza:

  1. promuove la diffusione della notorietà di APCO;
  2. incentiva lo sviluppo della base associativa;
  3. anima la community professionale locale;
  4. presidia la conoscenza del mercato locale del management consulting;
  5. supporta la Commissione Soci nell’attività di accreditamento;
  6. sottopone alla Commissione Formazione argomenti e progetti formativi;
  7. pone in essere iniziative e attività nell’ambito delle direttive del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Coordinatore Delegazioni Territoriali
Il Consiglio Direttivo può delegare a un proprio membro il coordinamento delle delegazioni per assicurare un continuo collegamento con gli organi territoriali.

I compiti affidati al Coordinatore Delegazioni Territoriali sono:
  1. l’assistenza nella fase di istituzione e/o trasformazione delle Delegazioni;
  2. il supporto generale alla struttura territoriale, con particolare riferimento al Coordinatore di Delegazione;
  3. il supporto alla Commissione Soci nell’attività di accreditamento;
  4. lo stimolo all’interscambio Consiglio Direttivo – Delegazioni Territoriali e tra le Delegazioni;
  5. il collegamento fra attività associative centrali e locali;
  6. l’assunzione del ruolo di ispiratore/facilitatore delle attività locali;
  7. la gestione di un rapporto sistematico con i Coordinatori di Delegazione (logica community).

Art. 4 - Organizzazione territoriale
A norma dell’art. 5 dello Statuto sono organi della Delegazione:
  1. l’Assemblea di Delegazione;
  2. il Consiglio di Delegazione;
  3. il Coordinatore di Delegazione.


4.1 - Assemblea di Delegazione
L’Assemblea di Delegazione è costituita da tutti gli Associati APCO, di cui al precedente art. 1 lettera a), residenti sul territorio di competenza della Delegazione, in regola con il versamento dei contributi associativi, a cui spetta in esclusiva il diritto di voto.

Si riunisce almeno una volta all’anno per il rendiconto dell’attività svolta e la pianificazione dell’attività successiva.

L’Assemblea di Delegazione è competente per: 
 - la definizione degli obiettivi di Delegazione;
 - l’istituzione del Consiglio di Delegazione;
 - l’elezione dei componenti del Consiglio di Delegazione.

L’Assemblea di Delegazione è convocata dal Coordinatore di Delegazione, ma può essere richiesta:
  1. dal Coordinatore Delegazioni Territoriali o in mancanza dal Consiglio Direttivo dell’Associazione;
  2. dalla maggioranza del Consiglio di Delegazione, ove esista;
  3. da un numero di Associati APCO, di cui al precedente art. 1 lettera a), almeno pari alla metà degli appartenenti alla Delegazione.

L’Assemblea di Delegazione è presieduta dal Coordinatore di Delegazione o in sua assenza/impedimento da un Associato da questi delegato.
A ogni riunione un segretario nominato dal presidente dell’Assemblea di Delegazione redige un verbale, che firma insieme al presidente dell’Assemblea. Copia del verbale è inviato a cura del Presidente dell’Assemblea di Delegazione al Coordinatore Delegazioni Territoriali, ove esista o, in mancanza, al Consiglio Direttivo.

Partecipano ai lavori dell’Assemblea di Delegazione senza diritto di voto: gli Aderenti, gli Onorari. 
Con il consenso del Coordinatore di Delegazione possono, inoltre, intervenire anche non associati interessati all’attività associativa in qualità di uditori.
Ogni Associato APCO, presente di persona all’Assemblea di Delegazione, può rappresentare con delega scritta non più di due altri Associati aventi diritto di voto.
La delega scritta può anche essere inviata per posta elettronica al Coordinatore di Delegazione.

Per la validità dell’Assemblea di Delegazione non sono previsti quorum.

Le decisioni richiedono la maggioranza semplice dei partecipanti all’Assemblea con diritto di voto.

A maggioranza qualificata di due terzi dei partecipanti con diritto di voto l’Assemblea di Delegazione può chiedere al Consiglio Direttivo la sostituzione del Coordinatore di Delegazione per fondati motivi.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme dell’Assemblea Nazionale dell’Associazione, in quanto applicabili.

4.2 - Consiglio di Delegazione
Il Consiglio di Delegazione è istituito dall’Assemblea di Delegazione nelle Delegazioni con almeno venti tra Associati, Onorari e Aderenti.

In caso di Delegazioni meno numerose la sua istituzione è una facoltà dell’Assemblea di Delegazione.

Il Consiglio di Delegazione è un organo di supporto al Coordinatore di Delegazione espressione degli ambiti territoriali di pertinenza della Delegazione.

Il numero di componenti del Consiglio di Delegazione è libero e può essere modificato nel tempo.
Il Consiglio di Delegazione è composto da Associati APCO, residenti nel territorio di competenza, e può essere modificato nel tempo in funzione degli obiettivi strategici e di gestione operativa della Delegazione.

I componenti del Consiglio di Delegazione:
     a. supportano il Coordinatore di Delegazione nell’assunzione delle decisioni proprie della sua funzione;
     b. coadiuvano operativamente il Coordinatore di Delegazione nella realizzazione di attività e di iniziative locali.

Il Consiglio di Delegazione è convocato e presieduto dal Coordinatore di Delegazione per:
    - un adeguato reporting sulla gestione degli incarichi affidati ai Consiglieri;
    - predisporre documentazione da sottoporre all’Assemblea di Delegazione;
    - valutare le ricadute di decisioni prese dal Consiglio Direttivo;
    - ricevere suggerimenti e proposte;
    - avviare nuove iniziative;
    - ogni altro argomento di competenza della Delegazione.

Il Coordinatore di Delegazione redige un sintetico verbale delle riunioni del Consiglio a uso interno del Consiglio stesso e della Delegazione.

4.3 - Coordinatore di Delegazione
Il Coordinatore di Delegazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci Qualificati APCO e Soci Qualificati APCO - CMC della Delegazione.

E’ responsabile dell’attività della Delegazione, realizzata in base a un programma annuale inviato per l’approvazione all’inizio dell’anno al Consiglio Direttivo per mezzo del Coordinatore Delegazioni Territoriali o, in mancanza, al Consiglio Direttivo stesso.
Ove nasca l’esigenza, può chiedere l’approvazione di variazioni/integrazioni del programma annuale per attività di interesse per i membri della Delegazione.

Il Coordinatore di Delegazione:
     a. convoca e presiede l'Assemblea di Delegazione e il Consiglio di Delegazione, ove istituito;
     b. applica le decisioni dell'Assemblea di Delegazione;
     c. gestisce il budget della Delegazione in accordo con il Tesoriere;
     d. cura i rapporti con il Coordinatore Delegazioni Territoriali e, in collaborazione con il medesimo, con il Consiglio Direttivo e il Presidente;
     e. è responsabile dell'attività di collaborazione con la Commissione Soci;
     f. cura i rapporti istituzionali a livello locale per conto dell'Associazione d'intesa con il Presidente di APCO.

Art. 5 - Risorse della Delegazione
La gestione economico-finanziaria della Delegazione è attuata nel rispetto delle politiche dal Consiglio Direttivo e con la supervisione di regolarità amministrativo-contabile del Tesoriere.

Il Coordinatore di Delegazione propone al Consiglio Direttivo l’approvazione di un budget a sostegno delle iniziative programmate sul territorio, è responsabile dell’impiego delle risorse, predispone un rendiconto finale in accordo con il Tesoriere.

Le risorse aggiuntive, eventualmente generate da iniziative territoriali, sono registrate nel sistema contabile associativo, ma rimangono integralmente a disposizione della Delegazione di competenza fino alla prima assemblea elettiva nazionale.

 Art. 6 - Modifica, scioglimento della Delegazione
Il Consiglio Direttivo può deliberare la modifica di aspetti riconducibile all’organizzazione territoriale della Delegazione (competenza territoriale, denominazione,…) qualora ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio Direttivo può sciogliere la Delegazione su iniziativa autonoma o su richiesta:
     a. del Coordinatore della Delegazione;
     b. dell'Assemblea di Delegazione;
     c. del Coordinatore Delegazioni Territoriali.

Sono motivi di scioglimento della Delegazione:
       - gravi irregolarità gestionali;
       - violazione di norme statutarie;
       - gravi motivi che rendano inopportuna e superflua l’attività della Delegazione;
       - impossibilità a perseguire gli scopi sociali;
       - gravi violazioni delle decisioni e contrapposizione con gli organi centrali dell’associazione;
       - mancanza di un numero minimo di Associati APCO nella Delegazione per assicurarne la funzionalità;
       - inattività.

(Approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo APCO del 8 aprile 2019)