Il codice etico

Il codice etico
Revisione 26 marzo 2009

Premessa

In base a quanto previsto dall' articolo 4) dello statuto, l'appartenenza all'Associazione Professionale dei Consulenti di direzione ed Organizzazione aziendale comporta per le categorie del socio ordinario e del socio aderente il rispetto del codice di etica professionale che è parte integrante dello statuto stesso (Art. 2) e che si articola come segue:

SERVIZI DI CONSULENZA

Norme Generali.
1. Ciascun socio deve seguire le norme etico professionali emanate dall'Associazione e, nei casi non espressamente disciplinati, deve sempre comportarsi in maniera tale da salvaguardare la buona immagine della professione e dell'Associazione.
2. Ciascun socio deve operare nell'Interesse esclusivo del cliente.
3. Nello svolgimento degli incarichi assunti ciascun socio manterrà quei requisiti di dignità, indipendenza ed obiettività considerati indispensabili all'esercizio professionale dell'attività di consulenza e curerà altresì che gli stessi siano salvaguardati anche dai propri collaboratori.
4. Ciascun socio non accetterà in alcun modo incarichi per i quali non è qualificato; assegnerà il lavoro globalmente e nelle sue parti al personale idoneo a svolgerlo nel migliore dei modi al fine di garantire un elevato indice qualitativo alle sue prestazioni.

Indipendenza Professionale.
Prima di assumere un incarico nel quale particolari circostanze di lavoro, eventuali interessi finanziari, di fornitura o di altro tipo che possano essere considerati pregiudizievoli, nella forma o nella sostanza, alla sua indipendenza di giudizio ed obiettività, ciascun socio dovrà preventivamente informarne il cliente per iscritto. La conferma dell'incarico, in questa circostanza, non esonera l'associato dal dovere svolgere il proprio lavoro con la massima correttezza professionale.

Segreto Professionale.
1. Tutte le informazioni riguardanti l'attività dei clienti, acquisite nel corso degli interventi dovranno essere considerate riservate e coperte dal segreto professionale; pertanto non potranno essere divulgate senza specifica autorizzazione scritta da parte del committente e comunque non potranno essere utilizzate a vantaggio proprio o di terzi.
2. Non potranno essere accettati incarichi contemporanei di consulenza della stessa natura presso più aziende tra loro concorrenti senza averne informato le parti interessate.
3. I1 rispetto delle norme deontologiche enunciato ai punti precedenti si estende oltre che a tutti i dipendenti anche ai collaboratori sia a tempo pieno che occasionali.

Espletamento degli incarichi.
Ciascun socio si adopererà in modo da assicurare al cliente il conseguimento di benefici permanenti e per la pratica introduzione del princìpi e delle tecniche suggerite. In particolare assolverà ai propri impegni professionali con elevato spirito di collaborazione.

Tutela del cliente.
1. È fatto divieto agli associati di fare in proprio o conto terzi offerte dirette di impiego al personale impiegato presso il cliente. Eventuali candidature non sollecitate (come ad esempio risposte spontanee ad annunci pubblicati) dovranno essere valutate di volta in volta in relazione alle circostanze concrete in base alle norme generali di correttezza sopra richiamate.
2. I soci non devono accettare o permettere che i propri collaboratori accettino provvigioni o compensi di qualsiasi natura dai fornitori di beni o servizi il cui uso essi stessi abbiano raccomandato o possano raccomandare al cliente. 

Ottenimento del lavoro.
I soci non possono influire nel confronti di terzi né tanto meno nei confronti di funzionari di clienti potenziali con provvigioni o compensi di qualsiasi natura nell'intento di ottenere l'assegnazione di incarichi.

Attività Promozionale.
Ciascun socio deve mantenere l'attività promozionale di pubbliche relazioni entro i limiti di massima serietà e correttezza professionale sia nella forma che nei contenuti.

Tariffe.
Ogni socio applicherà tariffe ragionevoli ed appropriate alla natura dell'incarico ricevuto e si adeguerà alle disposizioni che l'Associazione riterrà opportuno emanare al riguardo. In ogni caso gli elementi tecnici ed economici dell'incarico dovranno essere precisati in una proposta all'approvazione del cliente prima dell'inizio dei lavori.

Rapporto tra i soci.
1. Ogni socio dovrà imporsi ed imporre ai propri collaboratori un comportamento leale nei riguardi degli altri associati.
2. In caso di avvicendamento il Socio, prima di accettare il nuovo incarico potrà, previo consenso del cliente, prendere contatto con il precedente consulente a1 fine di ottenere le informazioni utili per il miglior espletamento del lavoro accedendo, se necessario, alla documentazione relativa ai lavori eseguiti od in corso di esecuzione. Dovrà in ogni caso astenersi da critiche nei riguardi del lavoro di altri associati, siano esse sollecitate o meno.
3. Nel caso in cui un altro socio lavori presso lo stesso cliente, dovrà ricreare un clima di costruttiva collaborazione nel migliore interesse del cliente stesso.
4. Ogni associato potrà assumere impegni presso clienti che già si avvalgono dei servizi di altri associati, avendo cura di informarli qualora esistano collegamenti tra i rispettivi lavori.

RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE

Norme generali.
Gli associati che forniscono servizi di ricerca e selezione del personale ai propri clienti dovranno attenersi alle norme di comportamento stabilite dall'Associazione sia nei confronti dei clienti che nei riguardi dei candidati

Tutela del cliente.
Nel confronti del cliente gli associati: 
- non potranno assumere incarichi per i quali non sono competenti 
- dovranno accertare che presso il cliente esista un'effettiva necessità di ricoprire la posizione e che l'inquadramento e la retribuzione previsti stano adeguati alla posizione stessa. 
- presenteranno solo quei candidati in possesso delle qualifiche professionali e dell'esperienza ritenute idonee 
- confermeranno per iscritto al cliente, prima di espletare l'incarico, i termini di riferimento della posizione da ricoprire, nonché l'ammontare dei loro onorari e delle spese accessorie: è inteso che tali oneri competono esclusivamente al cliente nel cui interesse viene svolta la selezione e che pertanto in nessun caso potrà essere richiesto compenso alcuno ai candidati.

Tutela dei candidati.
Nel confronti dei candidati gli associati: 
- dovranno assicurarsi che la posizione offerta sia effettivamente disponibile e proponibile; 
- dovranno dare informazioni esaurienti circa i vantaggi e gli svantaggi che la posizione comporta; 
- dovranno salvaguardare in ogni caso l'anonimato dei candidati, salvo espressa autorizzazione e comunque entro i limiti della stessa

SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL CODICE ETICO

Elenco delle possibili sanzioni:
a. censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
b. sospensione da ogni incarico e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
c. sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo, per un periodo non superiore a sei mesi;
d. decadenza dalle eventuali cariche direttive nell'Associazione;
e. decadenza da eventuali incarichi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
f. ritiro della certificazione CMC, ove sussistente;
g. espulsione dalla Associazione.

Le sanzioni di cui ai punti a,b,c, possono essere adottate in ogni caso e anche in combinazione fra loro.
Le sanzioni di cui ai punti d,e,f, possono essere adottate in caso di recidiva, intendendosi per tale anche la mancata rimozione da parte dell'Associato della cause che hanno determinato la sanzione.
La sanzione di cui al punto g, può essere presa in uno di questi casi:
- dopo aver adottato almeno una delle sanzioni di cui ai punti d, e, f; 
- in caso di recidiva delle sanzioni di cui ai punti a,b,c, intendendosi per tale anche la mancata rimozione da parte dell'Associato della cause che hanno determinato la sanzione;  
- immediatamente, quando l'Associato abbia posto in essere comportamenti deontologicamente negativi di estrema gravità, all'interno o all'esterno della Associazione.

Procedura sanzionatoria
1. Segnalazione della violazione: chiunque abbia notizia di una violazione da parte di un socio APCO al presente Codice Etico, ha facoltà di segnalarla, indirizzando una comunicazione, scritta e sottoscritta, preferibilmente alla Sede Legale di APCO, ma anche a qualsiasi organo o componente della Associazione. Chiunque abbia ricevuto la comunicazione è tenuto a trasmetterla immediatamente al Presidente della Associazione.
2. Avvio della procedura: il Presidente esamina preliminarmente la denuncia di violazione e, se lo ritiene opportuno, può procedere direttamente ad un tentativo di definizione amichevole del contenzioso, che, se  si conclude positivamente, dovrà essere portato ufficialmente a conoscenza del Consiglio Direttivo. Diversamente, il Presidente trasmette la denuncia di violazione al Collegio dei Probiviri attivandone l'intervento.
(Tempo massimo di questa fase: 20 giorni).
Nota: quando la violazione sia tale da comportare la possibilità di arrecare ulteriore pregiudizio, all'interno o all'esterno della Associazione, il Presidente ha facoltà di sospendere cautelativamente l'associato sotto esame da attività potenzialmente pregiudizievoli fino al lodo del Collegio dei Probiviri.        
3. Istruzione del processo sanzionatorio: il Collegio dei Probiviri procede all'esame dei fatti, oggetto della presunta violazione, ascoltando il denunciante, l'associato sotto accusa, e procurandosi tutta la documentazione necessaria, comprese eventuali testimonianze.
4. Lodo del Collegio dei Probiviri: il Collegio dei Probiviri perviene, a maggioranza dei suoi componenti, ad un lodo conclusivo, nel quale sono precisati: le conclusioni del processo sanzionatorio, le motivazioni di tali conclusioni e la/le sanzioni proposte o, eventualmente, la dichiarazione di inesistenza della violazione. Il lodo, insieme a tutta la documentazione di supporto, viene inviata al Presidente della Associazione.
(Tempo massimo complessivo delle fasi n°3 e n°4: 40 giorni).       
5. Comunicazione all'associato: il Presidente della Associazione, se condivide la decisione del Collegio dei Probiviri e se essa non comporta l'espulsione dell'associato, comunica al medesimo l?irrogazione della sanzione. L'associato ha diritto di richiedere un riesame della decisione da parte del Consiglio Direttivo.
(Tempo massimo di questa fase: 20 giorni).
6. Decisione finale: il Presidente della Associazione, quando si tratti di espellere l'associato (vedasi art.4.1. dello Statuto), quando non condivida il lodo del Collegio dei Probiviri o quando l'associato non abbia accettato l'irrogazione della sanzione comunicatagli  dal Presidente, presenta al Consiglio Direttivo, nel corso della sua prima riunione, l'intera documentazione. L'associato ha diritto di essere ascoltato personalmente dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera la sanzione definitiva da irrogare all'associato, che non è condizionata dal lodo dei Probiviri. Il Presidente comunica ufficialmente all?associato la decisione finale.
(Tempo massimo di questa fase: 40 giorni).