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Regolamento di Attuazione e Partecipazione

Articolo 1. Assemblea (art.6 dello Statuto)

1.1. Gestione dell’Assemblea
All’Assemblea possono partecipare con diritto di intervento e di voto solo i Soci Qualificati APCO, i Soci Qualificati APCO-CMC e i Soci Emeriti CMC che siano in regola con il versamento dei contributi associativi entro i termini stabiliti.

Tutti gli altri Associati possono presenziare all’Assemblea senza diritto di voto e di intervento.

Ogni Socio votante, presente di persona all’Assemblea, può rappresentare, con delega scritta, non più di due Soci aventi diritto di voto.

Nelle occasioni in cui l’Assemblea procede alla elezione del Presidente dell’Associazione e del Consiglio Direttivo, si provvede ad ampliare la partecipazione all’Assemblea utilizzando sistemi di comunicazione informatici interattivi in real time, assicurando l’affidabilità e la tutela della segretezza del voto. In questo caso, non sono ammesse deleghe e la scelta dei candidati avviene attivando l’opzione o le opzioni predisposte nel sistema telematico.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario o, in mancanza di questo, dal Vice Presidente con maggiore anzianità in Associazione, per posta elettronica, semplice o PEC, ovvero con lettera raccomandata, da spedirsi almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti tanti Associati che, in proprio o per delega, ove ammessa, rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto (cfr art.21 del Codice Civile).

In seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno voto (art.21 del Codice Civile).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti (cfr art.21 del Codice Civile).

Qualora l’Assemblea vada deserta e si tratti di Assemblea ordinaria, si deve indire una nuova convocazione.

In tal caso, il preavviso di convocazione è ridotto a quindici giorni.

Al Presidente dell’Associazione o a chi lo sostituisce, compete la verifica di validità dell’Assemblea. Una volta accerta tale validità, l'Assemblea:
- elegge il Presidente dell'Assemblea stessa;
- elegge almeno due scrutatori, con responsabilità di garantire l'esattezza dei risultati delle votazioni.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario che provvede alla redazione del verbale di Assemblea. 
Il voto avviene normalmente per alzata di mano.

È richiesto il voto segreto per:

- l’elezione del Presidente dell’Associazione;
- l’elezione del Consiglio Direttivo;
- l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l’elezione del Comitato dei Garanti.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti e il Comitato dei Garanti è ammessa l’elezione per acclamazione su nominativi proposti dal Presidente dell’Assemblea, purché con voto positivo unanime.

Le schede di votazione devono essere predisposte secondo la seguente procedura:
- per l’elezione del Presidente dell’Associazione, la scheda o il form informatico contiene i nominativi dei candidati;
- per l’elezione del Consiglio Direttivo,  del Collegio dei Revisori dei Conti e dl Comitato dei Garanti la scheda o il form informatico contiene i nominativi dei candidati;
- per il Consiglio Direttivo e per il Collegi dei Revisori dei Conti e il Comitato dei Garanti , possono essere votati tanti nominativi fino ad un massimo dei due terzi degli eligendi;
- se si eccede questo numero la scheda è nulla. Il verbale dell’Assemblea, firmato dal Presidente e dal Segretario della stessa, deve essere portato a conoscenza di tutti gli associati.

1.2. Referendum
Quando si presenti la necessità di consultare nel modo più ampio possibile la base associativa su specifici argomenti di particolare rilevanza, è possibile ricorrere al Referendum.

Il Referendum non ha valore deliberativo, ma soltanto consultivo.

Il risultato del Referendum, firmato dal Presidente dell’Associazione e dagli scrutatori, deve essere portato a conoscenza di tutti gli associati entro quindici giorni dalla data della sua celebrazione.

1.3. Elezione del Presidente dell’Associazione

Candidatura
E’ candidabile ogni iscritto all’APCO che soddisfi i seguenti requisiti:

- iscritto all'associazione da almeno tre anni;
- Socio Qualificato APCO o Socio Qualificato APCO-CMC;
- in regola con il versamento delle quote associative e che non abbia procedure di tipo disciplinare in corso.

Modalità di presentazione della candidatura
Il candidato deve:

- rendere nota la propria volontà di candidarsi, in forma scritta, inviata al Consiglio Direttivo/Segreteria almeno 60 giorni prima del rinnovo della carica di Presidente;
- documentare tale volontà, con l’invio del proprio curriculum professionale e di un programma triennale di gestione dell’Associazione;
- essere sostenuto da almeno 20 Associati (Soci Qualificati APCO, Soci Qualificati APCO-CMC o Emeriti CMC), in regola con i versamenti delle quote associative; tale volotà dei sostenitori della candidatura dovrà esprimersi almeno 30 giorni prima del voto.

Garanzie
Il Consiglio Direttivo garantisce:

- la conoscenza del curriculum e del programma da parte di tutti gli associati, almeno 20 giorni prima del voto;
- pari opportunità a tutti i candidati nel farsi conoscere e nel promuovere la loro candidatura (anche nelle realtà territoriali), nonché nella presentazione di atti, documenti, scritti, di sostegno.

Per garantire la regolarità dell’intero processo elettorale (candidature, firme, etc.) il Consiglio nomina una Commissione Elettorale di 3 persone.

I candidati che fossero membri del Consiglio Direttivo in carica, parteciperanno al Consiglio Direttivo senza diritto di voto dal momento della presentazione della loro candidatura.

Eletto

Risulta eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti.

In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità in Associazione.

Proroga degli incarichi

Qualora la prima convocazione del collegio elettorale fosse invalidata per qualsiasi ragione, il Presidente rimane in carica, in prorogatio, per un massimo di 90 giorni, per la riconvocazione delle elezioni, con le modalità sopra descritte.

1.4. Elezione del Consiglio Direttivo

Candidature

Sono candidabili tutti i soci che soddisfino i seguenti requisiti:
- possesso del titolo di Socio Qualificato APCO ovvero Socio Qualificato APCO-CMC;
- in regola con il versamento delle quote associative e che non abbia procedure di tipo disciplinare in corso.

Modalità di presentazione delle candidature

L’associato che intenda candidarsi al Consiglio Direttivo, per poter essere considerato candidato, deve:
- rendere nota la propria volontà di candidarsi, in forma scritta, inviata al Consiglio Direttivo/Segreteria almeno 30 giorni prima del rinnovo del Consiglio;
- corredare la comunicazione con il proprio curriculum professionale e con una breve dichiarazione in ordine all’apporto che intende dare all’Associazione, partecipando al Consiglio Direttivo.

Garanzie

Il Consiglio Direttivo garantisce:
- la conoscenza del curriculum, da parte di tutti gli associati almeno 10 giorni prima del voto;
- pari opportunità a tutti i candidati nel farsi conoscere e nel promuovere la propria candidatura;
- l’inserimento dei nomi di tutti i candidati nella scheda di votazione.

Per garantire la regolarità dell’intero processo elettorale (candidature, firme, etc.) il Consiglio nomina una Commissione Elettorale di 3 persone.

Composizione

Il Consiglio Direttivo è costituito dal numero di Consiglieri, predeterminato dall’Assemblea, che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità in Associazione.
Nel corso del mandato la sostituzione dei Consiglieri cessati avviene per cooptazione del Consiglio Direttivo del primo dei non eletti nella stessa sessione elettorale. In mancanza di nominativi disponibili, il Consiglio Direttivo prosegue la sua attività con un minor numero di Consiglieri. Quando tale numero diviene minore della metà più uno dei Consiglieri originali, il Consiglio decade e occorre rieleggerlo con una Assemblea.

Proroga degli incarichi

Qualora la prima convocazione del collegio elettorale fosse invalidata per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo rimane in carica, in prorogatio, per un massimo di 90 giorni, per la riconvocazione delle elezioni, con le modalità sopra descritte.

1.5. Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato dei Garanti

Candidature

Sono candidabili tutti i soci che soddisfino i seguenti requisiti:

- iscrizione all’associazione da almeno tre anni per il Comitato dei Garanti ed un anno per il Collegio dei Revisori; dei Conti, i quali devono comprovare      l'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
- possesso del titolo di socio Qualificato APCO ovvero Socio Qualificato APCO-CMC;
- in regola con il versamento delle quote e che non abbia procedure di tipo disciplinare in corso.

Modalità di presentazione delle candidature


L’associato che intenda candidarsi al Collegio dei Revisori o al Comitato dei Garanti, per poter essere considerato candidato, deve:

- rendere nota la propria volontà di candidarsi, in forma scritta, inviata al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima del rinnovo;
- corredare la comunicazione con il proprio curriculum professionale.

È consentito candidarsi sia al Consiglio Direttivo sia al Collegio dei Revisori dei Conti e/o al Comitato dei Garanti.

In caso di elezione contemporanea in più organi, viene applicato quanto previsto dall’art.5 dello Statuto (incompatibilità).

In caso di assenza di candidature, o di numero insufficiente rispetto al numero dei componenti da eleggere, sono accettate candidature anche nel corso dell’Assemblea avanzate dai singoli interessati o proposte dal Consiglio Direttivo, formulate nella sua ultima riunione prima dell’Assemblea.

Garanzie

Il Consiglio Direttivo garantisce:

- la conoscenza del curriculum, da parte di tutti gli associati almeno 10 giorni prima del voto;
- pari opportunità a tutti i candidati nel farsi conoscere e nel promuovere la propria candidatura;
- l’inserimento dei nomi di tutti i candidati nella scheda di votazione.
Per garantire la regolarità dell’intero processo elettorale (candidature, firme, etc.) il Consiglio nomina una Commissione Elettorale di 3 persone.

Composizione

Entreranno a far parte del Collegio dei Revisori dei Conti o del Comitato dei Garanti i quattro candidati che hanno ricevuto per ciascuno dei due il maggior numero di voti.
In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità in Associazione.

I primi tre sono componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato dei Garanti; il quarto è il componente supplente.

Nel corso del mandato, la sostituzione dei Revisori o dei Garanti cessati, avviene, per cooptazione da parte del rispettivo organo, in due fasi:

- il passaggio a componente effettivo del componente supplente;
- la sostituzione del componente supplente, divenuto effettivo, con il primo dei non eletti nella stessa sessione elettorale.

In mancanza di nominativi disponibili, il Collegio dei Revisori dei Conti o il Comitato dei Garanti proseguono la loro attività in modo da garantire la presenza di tre componenti effettivi ciascuno. Quando questo non sia possibile, si procederà a integrare il numero dei componenti attraverso una Assemblea.

Tutte le attività di cooptazione vengono comunicate dal Presidente del rispettivo organo al Consiglio Direttivo.

Proroga degli incarichi

Qualora la prima convocazione del collegio elettorale fosse invalidata per qualsiasi ragione, il Collegio dei Revisori dei Conti o il Comitato dei Garanti  rimangono in carica, in prorogatio, per un massimo di 90 giorni, per la riconvocazione delle elezioni, con le modalità sopra descritte.

Articolo 2. Consiglio Direttivo (art.7 dello Statuto)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per posta elettronica, inviata almeno 10 giorni prima della riunione, e la convocazione contiene: l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’ordine del giorno. Alle riunioni di Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe o sostituzioni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, o, in mancanza di quest’ultimo, Vice Presidente con maggiore anzianità in Associazione.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio.

Alle riunioni di Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, possono intervenire senza diritto di voto ed in funzione degli argomenti all’ordine del giorno:

- i componenti del Comitato dei Garanti;
- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Coordinatore della Commissione Soci;
- I Delegati Territoriali;
- il Tesoriere;
- qualunque altro Socio, la cui presenza venga ritenuta utile dal Presidente.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Le decisioni riguardanti persone devono essere assunte con voto segreto, o con voto palese unanime.

Delle riunioni di Consiglio Direttivo vengono stesi verbali, a cura del Consigliere designato Segreterio dal Presidente o della Segreteria dell'Associazione, che vengono firmati dal Presidente e dal Segretario ed inviati ai Consiglieri, per posta elettronica, entro quindici giorni dalla riunione.

Il Consigliere che non partecipi alla riunione del Consiglio per almeno due volte consecutive e non ne dia giustificazione per gravi motivi, può essere considerato decaduto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3. Collegio dei Revisori dei Conti (art.11 dello Statuto)
Convocazione

Il Collegio è convocato dal suo Presidente, o per iniziativa propria, o su richiesta del Presidente dell’Associazione, con messaggio di posta elettronica, inviato almeno 20 giorni prima della riunione e contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, e l’ordine del giorno.

La convocazione è inviata per conoscenza al Presidente dell’Associazione.

Il Collegio effettua almeno 2 riunioni all’anno.

Validità

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Collegio.

Alle riunioni del Collegio non sono ammesse deleghe.

Modalità

Le riunioni del Collegio sono presiedute dal suo Presidente.

Ad esse partecipano con diritto di voto i Revisori Effettivi e il Revisore Supplente, solo in sostituzione di Revisori Effettivi assenti.

Alle riunioni del Collegio partecipa anche il Tesoriere.

Verbalizzazione

L’andamento della riunione deve essere verbalizzato dal Segretario che deve essere un componente del Collegio designato dal suo Presidente.

Il verbale, firmato dal Presidente del Collegio e dal Segretario, deve essere inviato, entro venti giorni dalla data di riunione, per posta elettronica, a tutti i componenti del Collegio e, per conoscenza, al Presidente dell’Associazione e al Tesoriere.

Articolo 4. Comitato dei Garanti (art.12 dello Statuto)
Convocazione

Il Comitato si riunisce per iniziativa autonoma del suo Presidente, in conseguenza di conoscenza diretta o di segnalazione, da qualsiasi provenienza, di eventi di competenza del Comitato.

Quando il Comitato deve pronunciarsi su problemi di normale funzionamento dell’Associazione, il Presidente dell'Associazione può richiedere il parere del Comitato anche tramite posta elettronica.

Il Comitato  viene convocato direttamente dal suo presidente con messaggio di posta elettronica, almeno 10 giorni prima della riunione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’ordine del giorno.

La convocazione è inviata per conoscenza al Presidente dell’Associazione.

Validità

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Comitato.

Alle riunioni del Comitato non sono ammesse deleghe.

Modalità

Le riunioni del Comitato sono presiedute dal suo Presidente.

Ad esse partecipano con diritto di voto i Garanti Effettivi e il Garante Supplente, solo in sostituzione di Garanti Effettivi assenti.

Le decisioni vengono prese a maggioranza.

Quando viene esaminata la posizione di uno dei componenti il Comitato, questi non partecipa alla riunione.

Se la posizione in esame è quella del Presidente del Comitato, la presidenza della riunione viene assunta dal Garante Effettivo con maggiore anzianità in Associazione.

Verbalizzazione

L’andamento della riunione deve essere verbalizzato dal Segretario che deve essere un componente del Comitato designato dal suo Presidente.

Il verbale, che ha carattere di riservatezza, firmato dal Presidente del Comitato, o facente funzioni, e dal Segretario, deve essere inviato, entro 15 giorni dalla data di riunione, anche per posta elettronica, a tutti i componenti del Comitato e, per conoscenza, al Presidente dell’Associazione.

Nel verbale debbono essere esposte le decisioni del Comitato e le eventuali sanzioni irrogate, che verranno comunicate all’interessato e poste in essere a cura del Presidente dell’Associazione.

Processo sanzionatorio

L’intervento del Comitato dei Garanti può essere dovuto a:

- violazioni al Codice Etico dell’Associazione;
- conflitto fra Associazione e Socio;
- comportamenti del Socio contrari alle norme di legge.

In conseguenza del lodo il Comitato dei Garanti può erogare agli Associati le seguenti sanzioni:

a. censura;
b. sospensione da ogni incarico e da ogni attività sociale, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto;
c. sospensione dell’elettorato attivo e passivo, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a trentasei;
d. decadenza dalle eventuali cariche direttive nell’Associazione;
e. decadenza da eventuali incarichi di rappresentanza esterna dell’Associazione;
f. ritiro del titolo di Socio Qualificato Apco e/o Socio Qualificato APCO-CMC ove sussistente;
g. espulsione dalla Associazione.

Le sanzioni di cui ai punti a,b,c, possono essere adottate in ogni caso e anche in combinazione fra loro. Le sanzioni devono essere comunicate per iscritto e motivate.

Approvato dal Consiglio Direttivo 28 gennaio 2020