Regolamento di Formazione Permanente
Premessa
L’esercizio professionale dell’attività di Consulente di Management esige l’acquisizione di conoscenze, lo sviluppo di abilità, il miglioramento di competenze al fine di assicurare il soddisfacimento delle aspettative delle Organizzazioni beneficiarie dei servizi di consulenza di management (Imprese, Organizzazioni Non Profit, Pubblica Amministrazione).
I Consulenti di Management hanno il dovere di sviluppare e potenziare le proprie competenze professionali.
Il presente Regolamento della Formazione Permanente sancisce l’obbligatorietà alla formazione permanente e le relative modalità di assolvimento per gli Associati APCO.
ART. 1 - Formazione permanente
Per “formazione permanente” è da intendersi qualsivoglia attività finalizzata all’aggiornamento, all’approfondimento, allo sviluppo di conoscenze e competenze professionali del Management Consultant.
La formazione permanente, intesa come aggiornamento professionale e formazione, è uno strumento che permette di creare valore e sviluppare capacità competitiva.
ART. 2 - Obbligo della formazione permanente
La formazione permanente è impegno statutario ed etico per il Consulente di Management associato ad APCO, prima che prescrizione della Legge n. 4/2013.
Questo obbligo del Consulente di Management si assolve con l’impegno a partecipare ad un percorso formativo, in base alle linee guida individuate dal Consiglio Direttivo di APCO, che consenta di mantenere e perfezionare le conoscenze e competenze tecnico-professionali.
Tale percorso formativo integra e completa lo studio e l’approfondimento individuale.
ART. 3 - Attività di formazione permanente
Il patrimonio di conoscenze e competenze professionali specifico del Consulente di Management da mantenere aggiornato, attraverso la formazione permanente, viene individuato nelle seguenti tipologie previste dalla matrice delle “Competenze del Management Consultant APCO”:
1. Competenze strategiche e sistemiche;
2. Competenze metodologiche/realizzative;
3. Competenze di comportamento organizzativo;
4. Competenze relazionali;
5. Competenze di gestione del progetto di consulenza;
6. Competenze specialistiche.
ART. 4 - Crediti formativi professionali
Il Credito Formativo Professionale (CFP) è l’unità di misura per la valutazione dell’impegno necessario per l’assolvimento dell’impegno alla formazione permanente.
ART. 5 - Assolvimento obbligo di formazione permanente
Il Consulente di Management associato ad APCO, per assolvere l’impegno alla formazione permanente e ottenere/mantenere l’attestato di qualificazione professionale triennale deve acquisire i seguenti crediti formativi professionali (CFP):
a) Socio Qualificato APCO |
Almeno 45 CFP nel corso del triennio con le attività di formazione previste dall’art. 3 del presente regolamento. Il numero minimo di CFP non può essere inferiore a 10 l’anno. |
b) Socio Qualificato APCO-CMC |
Almeno 60 CFP nel corso del triennio con le attività di formazione previste dall’art. 3 del presente regolamento Il numero minimo di CFP non può essere inferiore a 15 l’anno. |
·Ogni Associato ha la possibilità di scegliere, in relazione alle proprie esigenze professionali, gli eventi che compongono il programma formativo di APCO e di eventuali altri Enti le cui attività abbiano ricevuto l’accredito dal Consiglio su proposta della Commissione Formazione di APCO ai fini dell’assolvimento dell’impegno formativo.
L’impegno alla formazione permanente è compiutamente assolto da parte dell’associato APCO attraverso la notifica documentata dell’attività formativa cui si è dedicato ad APCO che, a norma dell’Art. 5. 1e. della Legge n.4/2013, è tenuta “ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo”.
Tutti i Soci sono tenuti a documentare alla Commissione Soci, tramite la Segreteria, al momento del rinnovo dell’attestazione di qualificazione professionale, qualora ciò non sia stato fatto di volta in volta, l’attività di formazione effettivamente svolta nel periodo precedente, nel caso non sia già certificata direttamente dalla partecipazione ad attività formative APCO.
ART. 6 - Sistema di attribuzione dei crediti formativi professionali
I crediti Formativi professionali (CFP) sono attribuiti secondo i seguenti criteri:
Partecipazione a eventi formativi (seminari, corsi, workshop, convegni, webinar, APCO Tool, ...) |
1 CFP per ogni ora |
Relatore a eventi formativi (seminari, corsi, workshop, convegni, webinar, APCO Tool, ...) |
2 CFP per ogni ora |
Partecipazione attività associative APCO (Consiglio Direttivo, Attività di Delegazione, Commissione Soci, Commissione Formazione, Comitato dei Garanti, …) |
2 CFP per ogni seduta/sessione di lavoro |
Autoformazione, studio personale (Purché documentabili) |
1 CFP per ogni ora |
Redazione articoli su temi di management consulting, etica delle professioni | 3 CFP per articolo |
Pubblicazione libri, paper, ricerche su temi di management consulting, etica delle professioni |
15 CFP per lavoro |
Coaching/Mentoring attivo | 18 CFP per 6 sessioni |
Coaching/Mentoring passivo | 6 CFP per 6 sessioni |
ART. 7 - Attestato di competenza
Il Consulente di Management associato ad APCO che abbia completato il percorso formativo, riceverà dalla Commissione Formazione l’attestato di formazione permanente assolta, indispensabile ai fini del rilascio/mantenimento dell’attestato di qualificazione professionale Socio Qualificato APCO ovvero Socio Qualificato APCO-CMC da parte della Commissione Soci.
ART. 8 - Esenzioni
Il Consulente di Management associato ad APCO può essere esentato dallo svolgimento di attività di formazione professionale nei seguenti casi:
1. maternità, per un anno;
2. servizio civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, determinanti l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi;
3. altri casi di documentato impedimento derivanti da cause di forza maggiore.
In riferimento alla causa di esenzione di cui alla lettera c) del presente articolo, la Commissione Formazione si riserva il diritto di esaminare le singole richieste e di esprimersi formulando la conseguente proposta al Consiglio Direttivo che ne adotterà la decisione.
Art. 9 - Alternative all'assolvimento dell'obbligo della formazione permanente
Il Consulente di Management associato ad APCO che per un qualsiasi motivo non ricadente nelle fattispecie previste dall’art. 8, non avesse compiutamente adempito all’obbligo della formazione permanente, potrà sottoporsi ai fini del mantenimento del suo status di Socio ed il rinnovo dell’attestazione all’assessment previsto per la tipologia del titolo di attestazione che gli compete (Socio Qualificato APCO, Socio Qualificato APCO-CMC).
ART. 10 - Sanzioni disciplinari
La condizione del Consulente di Management associato ad APCO che non ottemperi all’impegno della formazione permanente, con le modalità di cui al presente regolamento, è disciplinata dagli artt. 5 e 9 del Regolamento della Commissione Soci.
Regolamento della Formazione Permanente ratificato dal Consiglio Direttivo in data 8 maggio 2020.