Regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle Comunità di Pratica

Regolamento per l’istituzione e il funzionamento delle Comunità di Pratica

Sommario

Premessa ........................................................................................................................................................................................... 2
Art. 1 - Le Comunità di Pratica ........................................................................................................................................................... 2
Art. 2 - Finalità e attività ..................................................................................................................................................................... 2
Art. 3 - Costituzione ............................................................................................................................................................................ 3
Art. 4 - Coordinamento ........................................................................................................................................................................ 3
Art. 5 - Adesione .................................................................................................................................................................................. 4
Art. 6 - Qualificazione professionale di Comunità di Pratica ............................................................................................................... 4
Art. 7 - Ammissione alla qualificazione professionale di Comunità di Pratica .................................................................................... 5
Art. 8 - Commissione della Comunità di Pratica per la qualificazione professionale .......................................................................... 5
Art. 9 - Durata e mantenimento della qualificazione professionale specifica ..................................................................................... 6
Art. 10 - Risorse economiche .............................................................................................................................................................. 6
Art. 11 - Scioglimento .......................................................................................................................................................................... 6

Premessa

La consulenza di management evolve nel tempo, cambia con il mutare dei bisogni e delle esigenze dei suoi fruitori e degli altri stakeholder mantenendo la necessaria sintonia con il contesto.

APCO, cogliendo il senso di tali mutamenti, istituisce le Comunità di Pratica, quali ambiti di confronto e maturazione di nuove competenze e di eccellenze professionali.

Le Comunità di Pratica sono istituite a norma degli artt. 3 e 16 dello Statuto.

Art. 1 - Le Comunità di Pratica

Le Comunità di Pratica sono gruppi professionali organizzati inerenti specifici ambiti di attività della consulenza di management (segmenti di mercato, aree funzionali, possibili combinazioni tra segmenti e aree funzionali).

Le Comunità di Pratica operano coerentemente con i valori, i principi, le finalità professionali e le regole comportamentali di APCO.

Le Comunità di Pratica producono conoscenza e attivano processi di apprendimento per un miglioramento continuo dei profili professionali soprattutto degli associati interessati.

Le Comunità di Pratica adottano un “approccio inclusivo” rivolgendosi anche a terzi interessati a nuovi ambiti professionali attraverso la condivisione di saperi, esperienze e letture di futuri scenari relativi alla consulenza di management.

Art. 2 - Finalità e attività

Le Comunità di Pratica hanno lo scopo di:
 - promuovere il libero scambio di idee, conoscenze, iniziative e opportunità tra i partecipanti;
 - favorire lo sviluppo professionale dei partecipanti;
 - qualificare i partecipanti con attestazioni professionali specialistiche;
 - coinvolgere alte professionalità;
 - promuovere lo sviluppo di best practice;
 - delineare percorsi virtuosi che favoriscano l’innovazione;
 - favorire l’interscambio e la collaborazione tra le varie Comunità;
 - sviluppare le relazioni professionali con gli stakeholder;
 - contribuire alla creazione e diffusione di conoscenza sulle tematiche scelte.

Le Comunità di Pratica, coerentemente con gli obiettivi di APCO, svolgono attività funzionali al raggiungimento delle proprie finalità, come:
 - la individuazione di framework per le competenze;
 - la predisposizione di percorsi di qualificazione professionale (e-learning, corsi formazione...);
 - la individuazione di casi di successo per la definizione di best practice;
 - la creazione di un osservatorio per la diffusione di best practice;
 - il networking tra i partecipanti alla Comunità;
 - l’organizzazione di eventi a tema (workshop, webinar, seminari, convegni…);
 - la conduzione di studi e ricerche ad hoc;
 - la pubblicazione di articoli, paper, libri, post;
 - la promozione di partnership con aziende, organizzazioni ed enti pubblici e privati interessati.

Le Comunità di Pratica annualmente predispongono un programma di dettaglio delle attività da svolgere e lo sottopongono al Consiglio Direttivo per l’approvazione.

Art. 3 - Costituzione

Le Comunità di Pratica sono istituite dal Consiglio Direttivo per iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno tre Associati, tra Qualificati APCO - CMC e Qualificati APCO.

Nella delibera istitutiva il Consiglio Direttivo:
 - indica la denominazione e l’ambito di attività professionale assegnati alla Comunità di Pratica;
 - nomina il Coordinatore della Comunità di Pratica;
 - approva il programma annuale della Comunità di Pratica presentato dai proponenti.

Art. 4 - Coordinamento

Ogni Comunità di Pratica prevede la figura di un Coordinatore.

Il Coordinatore della Comunità di Pratica, nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci Qualificati APCO - CMC e i Soci Qualificati APCO, ha la responsabilità e il coordinamento di tutte le attività sulla base di un programma approvato dal Consiglio Direttivo.

La scadenza del mandato di Coordinatore della Comunità di Pratica si adegua a quella del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Il Coordinatore della Comunità di Pratica:
a) convoca e presiede le riunioni;
b) cura i rapporti con gli stakeholder interni (partecipanti, Presidente, Consiglio Direttivo, Coordinatori di altre Comunità di Pratica, Coordinatori delle Delegazioni Territoriali…);
c) cura i rapporti istituzionali con gli stakeholder esterni d’intesa con il Presidente APCO;
d) assicura le attività di collaborazione con la Commissione Soci, con la Commissione Formazione, con le Delegazioni Territoriali.

Inoltre, il Coordinatore della Comunità di Pratica:
  • propone al Consiglio Direttivo l’approvazione di un budget a sostegno delle iniziative programmate;
  • è responsabile dell’impiego delle risorse;
  • predispone un rendiconto finale in accordo con il Tesoriere.

  • Il Coordinatore della Comunità di Pratica partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto su invito del Presidente.

    È facoltà del Consiglio Direttivo delegare tra i suoi componenti un Consigliere con il compito di seguire le attività delle Comunità di Pratica.

    Art. 5 - Adesione

    Possono far parte della Comunità di Pratica gli Associati e gli Aderenti di cui all’art. 4 dello Statuto APCO, nonché i soggetti esterni interessati, che ne facciano richiesta al Coordinatore della Comunità di Pratica.

    È possibile frequentare la Comunità di Pratica come semplice partecipante.

    Il form della domanda di adesione alla Comunità di Pratica è disponibile sul sito www.apcoitalia.it.

    La quota di adesione alla Comunità di Pratica è stabilita dal Consiglio Direttivo.  

    L’ammissione di soggetti esterni (consulenti, manager, professionisti, docenti…) è presentata dal Coordinatore della Comunità di Pratica al Consiglio Direttivo per l’approvazione.

    In caso di figure esterne di particolare rilevanza nel campo di applicazione della Comunità di Pratica, l’ammissione può avvenire direttamente su invito del Consiglio Direttivo o su invito del Coordinatore della Comunità di Pratica e approvazione del Consiglio Direttivo.

    Ciascun partecipante potrà far parte contemporaneamente a due Comunità di Pratica.

    Art. 6 - Qualificazione professionale di Comunità di Pratica

    La partecipazione a una Comunità di Pratica consente anche di conseguire l’attestazione di due differenti livelli di qualificazione professionale:
    1. Practitioner;
    2. Esperto.

    Il Practitioner è un professionista con idonee conoscenze specialistiche e abilità per esercitare un’attività nell’ambito professionale della Comunità di Pratica.

    Requisiti richiesti per la qualificazione professionale specifica di Practitioner:
  • iscrizione alla Comunità di Pratica;
  • adesione all’Associazione almeno in qualità di Aderente;
  • almeno due anni di esperienza di lavoro, di cui almeno uno nell’attività prevalente della Consulenza di Management;
  • conoscenze specialistiche e abilità nell’ambito professionale della Comunità di Pratica, attestate da un percorso formativo specifico accreditato APCO o la realizzazione di almeno un intervento consulenziale nell’ambito professionale della Comunità di Pratica negli ultimi 24 mesi.

  • L’Esperto è un professionista con elevate conoscenze specialistiche, costantemente aggiornate, che ha sviluppato specifiche abilità e maturato significative esperienze nell’ambito professionale della Comunità di Pratica.

    Requisiti richiesti per la qualificazione professionale specifica di Esperto:
  • iscrizione alla Comunità di Pratica;
  • adesione all’Associazione almeno in qualità di socio qualificato APCO;
  • significative competenze maturate nell’ambito professionale della Comunità di Pratica, attestate da almeno tre interventi consulenziali con almeno due clienti negli ultimi 24 mesi, di cui uno negli ultimi 12 mesi.

  • Sono valide le referenze dei clienti già consegnate ad APCO per la partecipazione ad altri processi di qualificazione coerenti con quanto richiesto dalla qualificazione professionale specifica di Comunità di Pratica.

    Art. 7 - Ammissione alla qualificazione professionale di Comunità di Pratica

    Il procedimento di qualificazione professionale specifica di Practitioner e di Esperto inizia con l’invio del form relativo alla domanda di ammissione presente sul sito www.apcoitalia.it a cura dell’interessato.

    Ricevuta la domanda di ammissione del candidato, la Segreteria APCO provvede a inoltrarla all’apposita Commissione della Comunità di Pratica per l’accesso alla qualificazione professionale specifica, previa verifica formale:
     - della completezza della domanda e dei relativi allegati;
     - dell’iscrizione del candidato alla Comunità di Pratica d’interesse;
     - dell’adesione ad APCO del candidato, compresa la regolarità del versamento delle quote associative;
     - dell’attestazione del percorso formativo specifico accreditato APCO o delle referenze richieste;
     - del pagamento della quota di ammissione all’assessment.

    Per l’attestazione di Esperto è previsto anche un colloquio con la discussione di un progetto con la Commissione della Comunità di Pratica.

    Il Consiglio Direttivo rilascia ai candidati che hanno superato con esito positivo l’assessment la corrispondente attestazione specialistica:
  • “Practitioner……” da aggiungere alla qualifica di “Aderente APCO” o “Socio Qualificato APCO n° …” o “Socio Qualificato APCO - CMC n° …”;
  • “Esperto ……” da aggiungere alla qualifica di “Socio Qualificato APCO n° …” o “Socio Qualificato APCO - CMC n° …”.

  • Art. 8 - Commissione della Comunità di Pratica per la qualificazione professionale

    Il Consiglio Direttivo nomina la Commissione per l’accesso alla qualificazione professionale specifica di Practitioner e di Esperto.

    La Commissione è formata da tre componenti di cui uno con funzione di Coordinatore scelto nell’ambito della Commissione Soci, gli altri due tra i Soci Qualificati APCO - CMC o Soci Qualificati APCO esperti dell’ambito professionale della Comunità di Pratica.

    La Commissione della Comunità di Pratica ha il compito di valutare il livello del profilo di qualificazione professionale specifica del candidato con la verifica del possesso dei requisiti richiesti sia nel caso di prima ammissione che di rinnovo.

    Art. 9 - Durata e mantenimento della qualificazione professionale specifica

    L’attestazione di qualificazione professionale specifica di Practitioner e di Esperto ha una validità triennale.

    Per il rinnovo della qualificazione professionale specifica è necessario il possesso dei medesimi requisiti richiesti per l’ammissione.

    Il procedimento inizia con l’invio del form relativo alla domanda di rinnovo presente sul sito www.apcoitalia.it a cura dell’interessato.
    La Segreteria APCO inoltra alla Commissione della Comunità di Pratica la documentazione del candidato previa verifica formale della domanda e della relativa documentazione, così come previsto per l’ammissione.
    Per il rinnovo della qualificazione professionale specifica la verifica del possesso dei requisiti è solo documentale.

    Art. 10 - Risorse economiche

    La gestione economico-finanziaria della Comunità di Pratica è attuata nel rispetto delle politiche del Consiglio Direttivo con la supervisione del Tesoriere.

    Le entrate e le uscite delle iniziative della Comunità di Pratica sono registrate nel sistema contabile associativo.

    Art. 11 - Scioglimento

    Il Consiglio Direttivo delibera lo scioglimento della Comunità di Pratica qualora ne ravvisi la necessità, non ritenendola più funzionale al raggiungimento degli scopi sociali.

    Sono motivi di scioglimento della Comunità di Pratica:
     - comportamenti in contrato con i valori e le regole di etica professionale di APCO;
     - violazione dello Statuto e dei Regolamenti;
     - inosservanza delle decisioni degli organi centrali dell’associazione;
     - irregolarità gestionali;
     - inattività.


    (Approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo APCO del 9 settembre 2019)