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Qualificazione CMC - Certified Management Consultant

L'adozione di un modello di accreditamento  CMC, Certified Management Consultant, costituisce la risposta a un bisogno sentito da consulenti, committenti e istituzioni.

Essere CMC rappresenta una forma di assicurazione in più per il cliente circa la professionalità e la competenza del consulente che ha ingaggiato: la garanzia di avere a che fare con un consulente con una visione internazionale, che si identifica nella professione, aggiornato sulle best-practices nazionali ed internazionali, e che condivide un codice etico/comportamentale.

La qualificazione CMC è rilasciata da APCO in base ai requisiti stabiliti dall’International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI) di cui APCO è membro per l'Italia.

La qualificazione CMC è l’unica esistente a livello mondo sulle competenze consulenziali e costituisce un riconoscimento di particolare interesse per chi opera nei mercati internazionali. Infatti, la qualifica CMC rilasciata da APCO ha infatti valore in tutti i paesi in cui vi sono associazioni professionali aderenti a ICMCI (oltre 50 tra cui i più sviluppati).

APCO ha recepito lo schema delle competenze e dei requisiti previsti dalla qualificazione internazionale CMC, armonizzando gli standard internazionali con le specifiche sensibilità culturali e professionali presenti in Italia.

La presentazione ed il filmato di seguito riporati forniscono ulteriori informazioni.

Regolamento della Commissione Soci

Premessa

Il presente Regolamento della Commissione Soci stabilisce:

  • nomina, composizione, finalità, compiti e funzionamento della Commissione Soci;
  • requisiti e modalità di ammissione e di qualificazione degli Associati e degli Aderenti ad APCO;
  • le regole di permanenza nell’Associazione;
  • i motivi e le modalità di cessazione. 

  • Art. 1 - Commissione Soci

    La Commissione Soci è un organo centrale dell’Associazione ai sensi dell’art. 5 dello Statuto ed è istituita dal Consiglio Direttivo (Art. 7 dello Statuto).

    La Commissione Soci è composta da un numero di Soci Qualificati APCO - CMC ed Emeriti CMC non inferiore a tre e non superiore a dieci, nominati dal Consiglio Direttivo.

    Possono farne parte i Soci che dimostrino di avere le competenze e le esperienze idonee. La domanda va presentata al Presidente che, assieme al Consiglio Direttivo, valuta e decide per l’accoglimento od il rigetto della domanda stessa.

    I membri del Consiglio Direttivo non possono far parte della Commissione soci.

    Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, il Consiglio Direttivo può integrare la Commissione Soci con componenti esterni all’Associazione rappresentanti degli stakeholder del mondo della Consulenza di Management.”

    Articolo 2 - Adesione ad APCO: Associati e Aderenti

    Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, APCO ammette quattro modalità di adesione e precisamente:
    1. Soci Qualificati Apco e, fra questi, Soci Qualificati Apco-CMC;
    2. Emeriti CMC;
    3. Onorari;
    4. Aderenti.

    Art. 3 - Socio Qualificato APCO

    Il Socio Qualificato APCO è la persona fisica che:
  • è in possesso di laurea o percorso formativo equivalente;
  • esercita l’attività professionale di Consulente di Management;
  • rispetta gli standard qualitativi della professione definiti da APCO;
  • cura il proprio aggiornamento professionale in modo continuativo.

  • Articolo 4 - Socio Qualificato APCO: rilascio della qualifica

    Il processo di qualificazione è gestito dalla Commissione Soci.

    Il procedimento di qualificazione inizia con l’invio del form relativo alla domanda di ammissione presente sul sito www.apcoitalia.it e disponibile presso la Segreteria APCO, corredata della documentazione richiesta, della compilazione dei questionari necessari per il colloquio e del pagamento della quota di ammissione al colloquio di valutazione dell’idoneità (assessment).

    Ricevuta la domanda di ammissione del candidato, la Segreteria APCO provvede a inoltrarla alla Commissione Soci, previa verifica formale della sua completezza e del pagamento della quota di ammissione all’assessment.

    La Commissione Soci, esaminata la domanda di ammissione e relativa documentazione, procede al colloquio di assessment in presenza o in via telematica, per la verifica del possesso dei seguenti requisiti richiesti al candidato:
    1. almeno quattro anni di esperienza di lavoro, di cui almeno due di attività prevalente nella Consulenza di Management;
    2. diploma di laurea o attestazione di percorsi formativi equivalenti o, in mancanza, esperienza di lavoro di almeno sei anni, di cui almeno tre di attività prevalente nella Consulenza di Management;
    3. rispetto delle norme UNI, EN e ISO sulla Consulenza di Management e delle principali norme (tecniche e legislative) di riferimento del settore;
    4. competenza specialistica in almeno una delle aree professionali tipiche della Consulenza di Management (art. 3 dello Statuto);
    5. attestazione di partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento e formazione professionale tenuti da APCO o da altri Enti qualificati e in ogni caso evidenze di un processo di continuo aggiornamento professionale anche ai sensi della Legge 4/2013;
    6. produzione di almeno quattro evidenze oggettive di interventi professionali con esito positivo, compiuti su almeno tre clienti negli ultimi 24 mesi, di cui almeno due negli ultimi 12 mesi; per evidenze oggettive si intendono di norma le attestazioni rilasciate dai clienti in conformità al modello fornito dalla Segreteria. La Commissione Soci potrà accettare, a suo insindacabile giudizio, altre forme di referenze ed evidenze, quali per esempio copie di contratti sottoscritti dal cliente, lettere o delibere d’incarico e documenti similari. La Commissione Soci ha inoltre la facoltà di verificare la veridicità delle evidenze presentate dai candidati, prendendo contatto direttamente con i clienti;
    7. le attestazioni di cui al punto precedente, oltre che dai clienti finali, possono essere rilasciate dagli Studi o dalle Società di Consulenza per conto dei quali i candidati abbiano operato in occasione degli interventi evidenziati. In questo caso, la documentazione prodotta a supporto della richiesta di ammissione se non potrà contenere i riferimenti dei clienti per veti dei medesimi, dovrà essere scritta dal capo gerarchico del candidato o dal responsabile del personale o da altro responsabile apicale dell’Organizzazione che si fanno garanti di quanto riportato;
    8. condivisione e accettazione del Codice di Etica dell’Associazione e del Regolamento sull’uso del marchio.
    Nel corso del colloquio di assessment viene verificata la conoscenza posseduta dal candidato del Codice di Etica dell’Associazione e del corpo comune di conoscenze relative alla Consulenza di Management, anche sulla base delle risposte ai questionari preventivamente compilati dal candidato. Al candidato sarà altresì richiesto di presentare e illustrare un proprio recente (ultimi 24 mesi) intervento professionale di dimensioni/caratteristiche significative.

    A conclusione del colloquio di assessment, il Coordinatore della Commissione Soci o un suo delegato presenta al Consiglio Direttivo la proposta motivata, con eventuali relativi suggerimenti, per la delibera relativa alla ammissione o meno del candidato unitamente al verbale del colloquio per le decisioni di competenza di cui all’art. 7 lett. b. dello Statuto.

    Art. 5 - Socio Qualificato APCO: rinnovo della qualifica

    La qualifica di Socio Qualificato APCO richiede che ogni tre anni siano verificati i requisiti occorrenti per il mantenimento della stessa.

    Alla scadenza del primo periodo e per tutti i periodi successivi, il Socio dovrà inviare la domanda di rinnovo con la documentazione richiesta alla Segreteria APCO, che la inoltrerà alla Commissione Soci.

    Il processo di rinnovo è gestito dalla Commissione Soci. Si svolge, generalmente senza necessità di un nuovo colloquio di assessment (che comunque potrà essere richiesto dal candidato o dalla Commissione Soci), sulla base della verifica del possesso dei seguenti requisiti:
    1. produzione di evidenze di aggiornamento professionale (corsi, seminari, letture, pubblicazioni, partecipazione vita associativa) ai sensi della Legge 4/2013 di cui al punto e) dell’art. 4;
    2. produzione delle evidenze oggettive secondo le medesime modalità elencate per l’ammissione di cui ai punti f) e g) dell’art. 4;
    3. condivisione e accettazione del Codice di Etica dell’Associazione e del Regolamento sull’uso del Marchio APCO di cui al punto h) dell’art. 4;
    4. compilazione dei questionari richiesti;
    5. avvenuto pagamento della quota associativa nei tempi fissati dal Consiglio Direttivo.
    In assenza della documentazione attestante i requisiti sopra citati, il Socio può richiedere un colloquio di assessment con la Commissione Soci per spiegarne i motivi e sottoporsi ad una valutazione diretta.

    Il verbale del colloquio di assessment sarà trasmesso al Consiglio Direttivo per le decisioni di competenza di cui all’art. 7 lett. b. dello Statuto.

    Art. 6 - Socio Qualificato APCO: perdita della qualifica

    Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4.1. dello Statuto comma 4 e del successivo art. 16 del presente Regolamento, quando ricorra la perdita dei requisiti per mantenere la qualifica di Socio Qualificato APCO, la Commissione Soci dovrà informarne il Consiglio Direttivo.

    La decisione del Consiglio Direttivo contraria al rinnovo della qualifica di Socio Qualificato APCO per insufficienza dei requisiti, consente al Socio di richiedere la permanenza in Associazione come Aderente, purché in possesso dei requisiti richiesti per questa categoria di iscritti.

    Nell’ipotesi in cui, in tempi successivi, l’Associato riacquisisca i titoli per la categoria di Socio Qualificato APCO, dovrà ripetere il processo di qualificazione di cui all’art. 4.

    Art. 7 - Socio Qualificato APCO–CMC
     
    Il Socio Qualificato APCO - CMC è la persona fisica che:
  • è in possesso di laurea o percorso formativo equivalente;
  • esercita l’attività professionale di Consulente di Management;
  • rispetta gli standard qualitativi della professione definiti da APCO;
  • cura il proprio aggiornamento professionale in modo continuativo;
  • ha conseguito la qualificazione secondo le norme stabilite da CMC–Global/ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes).

  • Art. 8 - Socio Qualificato APCO-CMC: rilascio della qualifica

    Il processo di qualificazione è gestito dalla Commissione Soci in conformità alle norme stabilite dal CMC–Global /ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes).

    Il procedimento di qualificazione inizia con l’invio del form relativo alla domanda di ammissione presente sul sito www.apcoitalia.it e disponibile presso la Segreteria APCO, corredata della documentazione richiesta, della compilazione dei questionari necessari per il colloquio e del pagamento della quota di ammissione all’assessment.

    Ricevuta la domanda di ammissione del candidato, la Segreteria APCO provvede a inoltrarla alla Commissione Soci, previa verifica formale della sua completezza e del pagamento della quota di ammissione all’assessment.

    La Commissione Soci, esaminata la domanda di ammissione e relativa documentazione, procede al colloquio di assessment, in presenza o in via telematica, per la verifica del possesso dei seguenti requisiti richiesti al candidato:
    1. almeno sei anni di esperienza di lavoro, di cui almeno tre di attività prevalente nella Consulenza di Management;
    2. diploma di laurea o attestazione di percorsi formativi equivalenti o, in mancanza, esperienza di lavoro di almeno otto anni, di cui almeno quattro di attività prevalente nella Consulenza di Management;
    3. attestazione di partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento e formazione professionale tenuti da APCO o da altri Enti qualificati, e in ogni caso evidenze di un processo di continuo aggiornamento professionale ai sensi della Legge 4/2013;
    4. competenza specialistica in almeno una delle aree professionali tipiche della Consulenza di Management (art. 3 dello Statuto);
    5. competenze di general management (pianificazione, organizzazione, implementazione, coordinamento e controllo), in una visione generalista e sistemica del funzionamento dell’organizzazione;
    6. conoscenza professionale della lingua inglese e preferibilmente di altre lingue;
    7. rispetto delle norme UNI, EN e ISO sulla Consulenza di Management e delle principali norme (tecniche e legislative) di riferimento del settore;
    8. produzione di almeno quattro evidenze oggettive d’interventi professionali con esito positivo, compiuti su almeno tre clienti negli ultimi 24 mesi, di cui almeno due negli ultimi 12 mesi; per evidenze oggettive si intendono di norma le attestazioni rilasciate dai clienti in conformità al modello fornito dalla Segreteria. La Commissione Soci potrà accettare, a suo insindacabile giudizio, altre forme di referenze ed evidenze, quali per esempio copie di contratti sottoscritti dal cliente, lettere o delibere d’incarico e documenti similari. La Commissione Soci ha inoltre la facoltà di verificare la veridicità delle evidenze presentate dai candidati, prendendo contatto direttamente con i clienti;
    9. le attestazioni di cui al punto precedente, oltre che dai clienti finali, possono essere rilasciate dagli Studi o dalle Società di Consulenza per conto dei quali i candidati abbiano operato in occasione degli interventi evidenziati. In questo caso, la documentazione prodotta a supporto della richiesta di ammissione se non potrà contenere i riferimenti dei clienti per veti del medesimo, dovrà essere scritta dal capo gerarchico del candidato o dal responsabile del personale o da altro responsabile apicale dell’Organizzazione che si fanno garanti di quanto riportato;
    10. condivisione e accettazione del Codice di Etica dell’Associazione e del Regolamento sull’uso del marchio.
    Nel corso del colloquio di assessment viene verificata la conoscenza posseduta dal candidato del Codice di Etica dell’Associazione e del corpo comune di conoscenze relative alla Consulenza di Management, anche sulla base delle risposte ai questionari preventivamente compilati dal candidato.

    Al candidato sarà altresì richiesto di presentare e illustrare un proprio recente (ultimi 24 mesi) intervento professionale di dimensioni/caratteristiche significative.

    A conclusione del colloquio di assessment, il Coordinatore della Commissione Soci o un suo delegato presenta al Consiglio Direttivo la proposta motivata, con eventuali relativi suggerimenti, per la delibera relativa alla ammissione o meno del candidato unitamente al verbale del colloquio per le decisioni di competenza di cui all’art. 7 lett. b. dello Statuto.

    Art. 9 - Socio Qualificato APCO - CMC: rinnovo della qualifica

    La qualifica di Socio Qualificato APCO - CMC richiede che ogni tre anni siano verificati i requisiti occorrenti per il mantenimento della stessa.

    Alla scadenza del primo periodo e per tutti i periodi successivi, il Socio dovrà inviare la domanda di rinnovo con la documentazione richiesta alla Segreteria APCO, che la inoltrerà alla Commissione Soci.

    Il processo di rinnovo è gestito dalla Commissione Soci. Si svolge, generalmente senza necessità di un nuovo colloquio di assessment (che comunque potrà essere richiesto dal candidato o dalla Commissione Soci), sulla base della verifica del possesso dei seguenti requisiti:
    1. produzione delle evidenze oggettive secondo le medesime modalità elencate per l’ammissione di cui ai punti h) e i) dell’art. 8;
    2. produzione di evidenze di aggiornamento professionale (corsi, seminari, letture, pubblicazioni, partecipazione vita associativa) ai sensi della Legge 4/2013 di cui al punto c) dell’art. 8;
    3. condivisione e accettazione del Codice di Etica dell’Associazione e del Regolamento sull’uso del Marchio APCO di cui al punto j) dell’art. 8;
    4. compilazione dei questionari richiesti;
    5. avvenuto pagamento della quota associativa nei tempi fissati dal Consiglio Direttivo.
    In assenza della documentazione attestante i requisiti sopra citati, il Socio può richiedere un colloquio di assessment con la Commissione Soci per spiegarne i motivi e sottoporsi ad una valutazione diretta.

    Il verbale del colloquio di assessment sarà trasmesso al Consiglio Direttivo per le decisioni di competenza di cui all’art. 7 lett. b. dello Statuto.

    Art. 10 - Socio Qualificato APCO - CMC: perdita della qualifica

    Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4.1. dello Statuto comma 4 e del successivo art. 16 del presente Regolamento, quando ricorra la perdita dei requisiti per mantenere la qualifica di Socio Qualificato APCO - CMC, la Commissione Soci dovrà informarne il Consiglio Direttivo.

    La decisione del Consiglio Direttivo contraria al rinnovo della qualifica di Socio Qualificato APCO - CMC per insufficienza dei requisiti, consente al Socio di richiedere la permanenza in Associazione come Socio Qualificato APCO o Aderente, purché in possesso dei requisiti richiesti per queste specifiche categorie di iscritti.

    Nell’ipotesi in cui, in tempi successivi, l’Associato riacquisisca i titoli per la categoria di Socio Qualificato APCO - CMC, dovrà ripetere il processo di qualificazione di cui all’art. 8.

    Art. 11 - Emerito CMC

    Possono essere ammessi con la qualifica di Emerito CMC, tutti i Soci qualificati APCO - CMC con più di 65 anni di età, che pur avendo ridotto in modo notevole l’attività professionale, hanno interesse a sentirsi parte attiva dell’Associazione.

    Le modalità di partecipazione attiva all’Associazione sono descritte nell’art. 4.2 dello Statuto.

    Il procedimento di ammissione a Emerito CMC inizia con l’invio del form relativo alla domanda di passaggio da Socio qualificato APCO - CMC a Emerito CMC, presente sul sito www.apcoitalia.it e disponibile presso la Segreteria APCO.

    Ricevuta la domanda di ammissione del candidato, la Segreteria APCO la inoltra alla Commissione Soci, previa verifica formale:
  • della completezza della domanda;
  • della regolarità di iscrizione del candidato come Socio qualificato APCO - CMC;
  • dell’iscrizione del candidato come Socio qualificato APCO - CMC per almeno 10 anni.

  • La Commissione Soci esamina la domanda di ammissione e relativa documentazione per la verifica del possesso dei seguenti requisiti richiesti al candidato ai sensi dell’art. 4.2. dello Statuto:
  • più di 65 anni di età;
  • possesso della qualifica di Socio Qualificato APCO - CMC per almeno 10 anni;
  • eserciti l’attività di consulenza retribuita per meno del 25% del tempo, escluso il lavoro volontario.

  • Il verbale di ammissione sarà trasmesso al Consiglio Direttivo per le decisioni di competenza di cui all’art. 7 lett. b. dello Statuto.

    La qualifica di Emerito CMC si perde per decisione del Socio o per il venir meno dei requisiti per i quali era stata concessa, sulla base di accertamento della Commissione Soci e decisione del Consiglio Direttivo.

    Art. 12 - Onorario

    Ai sensi dell’art. 4.3 dello Statuto, APCO può conferire la qualifica di Onorario a vita a titolo gratuito a personalità altamente rappresentative del mondo della consulenza in Italia.

    Ogni Associato o Organo dell’Associazione può presentare al Presidente proposta motivata per il conferimento della qualifica di Onorario.

    Il Presidente, ove ricorrano i presupposti per il riconoscimento, sottopone la proposta al vaglio del Consiglio Direttivo per la conseguente deliberazione.

    Se il Consiglio Direttivo esprime parere favorevole, il Presidente contatta il candidato per raccoglierne l’adesione.

    Fermo restando il numero massimo di Onorari è di dieci, ed ogni Consiglio Direttivo non può nominare più di cinque Onorari nel triennio in cui è in carica.

    Art. 13 - Aderente

    L’Aderente è la persona fisica che ha interesse nell’attività di Consulenza di Management o svolge l’attività di Consulente di Management pur senza possedere i requisiti richiesti per essere Socio Qualificato APCO ovvero Socio Qualificato APCO - CMC.

    Il procedimento di ammissione inizia con l’invio del form relativo alla domanda presente sul sito www.apcoitalia.it e disponibile presso la Segreteria APCO, corredata della documentazione richiesta.

    Ricevuta la domanda di ammissione del candidato, la Segreteria APCO provvede a inoltrarla alla Commissione Soci, previa verifica formale della sua completezza.

    La Commissione Soci esamina la domanda di ammissione e la relativa documentazione per la verifica del possesso dei seguenti requisiti richiesti al candidato:
  • cultura di livello universitario acquisita attraverso studi e/o esperienza lavorativa;
  • motivazione ed eventuali evidenze dell’interesse dimostrato nell’Associazione;
  • attività non in concorrenza o incompatibili con quelle dell’Associazione;
  • impegno a osservare il Codice di Etica dell’Associazione;
  • conoscenza degli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini dell’iscrizione all’Associazione.

  • Conclusa l’istruttoria, la Commissione Soci presenta una proposta al Consiglio Direttivo per la conseguente delibera.

    Art. 14 - Passaggio di qualifica

    È facoltà degli Associati e Aderenti richiedere la modifica delle modalità di adesione ad APCO, previste dall’art. 4 dello Statuto.

    In particolare, è possibile presentare domanda di passaggio di qualifica:
  • da Aderente a Socio Qualificato APCO, secondo quanto previsto dal precedente art. 4;
  • da Aderente a Socio Qualificato APCO - CMC, secondo quanto previsto dal precedente art. 8;
  • da Socio Qualificato APCO a Socio Qualificato APCO - CMC, secondo quanto previsto dal precedente art. 8;
  • da Socio Qualificato APCO - CMC a Emerito CMC, secondo quanto previsto dal precedente art. 11;
  • da Emerito CMC a Socio Qualificato APCO - CMC, secondo quanto previsto dal precedente art. 8.

  • Art. 15 - Validità ed efficacia delle qualifiche di Associato e Aderente

    La qualifica di Socio Qualificato APCO, Socio Qualificato APCO - CMC, Emerito CMC e Aderente è valida ed efficace con la delibera di approvazione del Consiglio Direttivo e il pagamento della quota associativa.

    Il mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti sospende automaticamente i relativi diritti.

    La qualifica di Onorario è valida ed efficace con delibera di approvazione del Consiglio Direttivo e l’accettazione dell’interessato.

    Art. 16 - Perdita della qualifica di Associato e Aderente

    La qualifica di Socio Qualificato APCO ovvero Socio Qualificato APCO - CMC si perde per:
  • abbandono dell’attività professionale;
  • mancato rinnovo della qualificazione professionale alle scadenze previste;
  • dimissioni;
  • morosità;
  • indegnità.

  • La qualifica di Emerito CMC e Aderente si perde per:
  • dimissioni;
  • morosità;
  • indegnità.

  • La qualifica di Onorario si perde per:
  • dimissioni;
  • indegnità.

  • Art. 17 - Finalità e compiti della Commissione Soci

    La Commissione Soci ha lo scopo di supportare il Consiglio Direttivo in tutte le attività inerenti la posizione di Associato e Aderente ad APCO e le relative qualificazioni professionali. 

    Sono compiti della Commissione Soci:
  • la verifica dei requisiti per la formulazione della proposta al Consiglio Direttivo per l’ammissione di nuovi Associati e Aderenti;
  • la verifica dei requisiti per il mantenimento della posizione di Associato e Aderente;
  • la gestione del cambiamento di qualifica degli Associati e degli Aderenti.

  • A tal fine istruisce le pratiche da sottoporre al Consiglio Direttivo per le decisioni in ordine a:
  • l’ammissione degli Associati e degli Aderenti di cui all’art. 4 dello Statuto;
  • il mantenimento della posizione di Associato e Aderente;
  • il passaggio di categoria degli Associati e degli Aderenti.

  • Per quanto di sua competenza, con riferimento alla proposta di ammissione degli Aderenti, la Commissione Soci può demandare ai Coordinatori di Delegazione l’istruttoria, fermo restando la sua responsabilità nel presentare al Consiglio Direttivo la proposta di delibera.

    Art. 18 - Coordinamento della Commissione Soci

    Il Consiglio Direttivo nomina tra i componenti della Commissione Soci un Coordinatore, il quale ha la responsabilità e il coordinamento di tutte le attività della Commissione.

    Il Coordinatore della Commissione partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo ogni qual volta siano all’ordine del giorno argomenti che coinvolgano l’attività della Commissione.

    Sono compiti del Coordinatore della Commissione Soci:
  • convocare e presiedere le riunioni della Commissione;
  • predisporre il calendario annuale per lo svolgimento delle sessioni di assessment con periodicità almeno bimestrale, tenendo conto del calendario delle sedute del Consiglio Direttivo;
  • presiedere le sessioni di assessment o delegare un Commissario in caso di impedimento o impossibilità;
  • adoperarsi per individuare i potenziali candidati Commissari per assicurare il mantenimento della composizione della Commissione Soci;
  • curare i rapporti e collaborare con gli organi centrali e periferici dell’Associazione di cui all’art. 5 dello Statuto e con tutti gli altri soggetti interni ed esterni all’Associazione interessati l’attività della Commissione.

  • Il mandato di Coordinatore scade con quello del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.


    Art. 19 - Funzionamento della Commissione Soci

    La Commissione Soci ogni anno pubblica nel sito APCO il calendario delle sedute di assessment, in modo che siano noto a chiunque voglia associarsi, ovvero di richiedere passaggi di qualifica, o di rinnovare la propria qualifica in scadenza.

    Si riunisce, su convocazione del Coordinatore, che avrà cura di invitare i Commissari, anche in base alle caratteristiche dei candidati.

    Le sedute della Commissione sono valide con la presenza del Coordinatore o di un Commissario delegato e di almeno un altro Commissario e si svolgono di norma nella sede sociale, o in altre sedi preventivamente stabilite, in presenza o con modalità telematica.


    Approvato dal Consiglio Direttivo il 14 marzo 2022

    Regolamento di Attuazione e Partecipazione

    Articolo 1. Assemblea (art.6 dello Statuto)

    1.1. Gestione dell’Assemblea
    All’Assemblea possono partecipare con diritto di intervento e di voto solo i Soci Qualificati APCO, i Soci Qualificati APCO-CMC e i Soci Emeriti CMC che siano in regola con il versamento dei contributi associativi entro i termini stabiliti.

    Tutti gli altri Associati possono presenziare all’Assemblea senza diritto di voto e di intervento.

    Ogni Socio votante, presente di persona all’Assemblea, può rappresentare, con delega scritta, non più di due Soci aventi diritto di voto.

    Nelle occasioni in cui l’Assemblea procede alla elezione del Presidente dell’Associazione e del Consiglio Direttivo, si provvede ad ampliare la partecipazione all’Assemblea utilizzando sistemi di comunicazione informatici interattivi in real time, assicurando l’affidabilità e la tutela della segretezza del voto. In questo caso, non sono ammesse deleghe e la scelta dei candidati avviene attivando l’opzione o le opzioni predisposte nel sistema telematico.

    L’Assemblea viene convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario o, in mancanza di questo, dal Vice Presidente con maggiore anzianità in Associazione, per posta elettronica, semplice o PEC, ovvero con lettera raccomandata, da spedirsi almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

    L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti tanti Associati che, in proprio o per delega, ove ammessa, rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto (cfr art.21 del Codice Civile).

    In seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno voto (art.21 del Codice Civile).

    Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti (cfr art.21 del Codice Civile).

    Qualora l’Assemblea vada deserta e si tratti di Assemblea ordinaria, si deve indire una nuova convocazione.

    In tal caso, il preavviso di convocazione è ridotto a quindici giorni.

    Al Presidente dell’Associazione o a chi lo sostituisce, compete la verifica di validità dell’Assemblea. Una volta accerta tale validità, l'Assemblea:
    - elegge il Presidente dell'Assemblea stessa;
    - elegge almeno due scrutatori, con responsabilità di garantire l'esattezza dei risultati delle votazioni.

    Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario che provvede alla redazione del verbale di Assemblea. 
    Il voto avviene normalmente per alzata di mano.

    È richiesto il voto segreto per:

    - l’elezione del Presidente dell’Associazione;
    - l’elezione del Consiglio Direttivo;
    - l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
    - l’elezione del Comitato dei Garanti.

    Per il Collegio dei Revisori dei Conti e il Comitato dei Garanti è ammessa l’elezione per acclamazione su nominativi proposti dal Presidente dell’Assemblea, purché con voto positivo unanime.

    Le schede di votazione devono essere predisposte secondo la seguente procedura:
    - per l’elezione del Presidente dell’Associazione, la scheda o il form informatico contiene i nominativi dei candidati;
    - per l’elezione del Consiglio Direttivo,  del Collegio dei Revisori dei Conti e dl Comitato dei Garanti la scheda o il form informatico contiene i nominativi dei candidati;
    - per il Consiglio Direttivo e per il Collegi dei Revisori dei Conti e il Comitato dei Garanti , possono essere votati tanti nominativi fino ad un massimo dei due terzi degli eligendi;
    - se si eccede questo numero la scheda è nulla. Il verbale dell’Assemblea, firmato dal Presidente e dal Segretario della stessa, deve essere portato a conoscenza di tutti gli associati.

    1.2. Referendum
    Quando si presenti la necessità di consultare nel modo più ampio possibile la base associativa su specifici argomenti di particolare rilevanza, è possibile ricorrere al Referendum.

    Il Referendum non ha valore deliberativo, ma soltanto consultivo.

    Il risultato del Referendum, firmato dal Presidente dell’Associazione e dagli scrutatori, deve essere portato a conoscenza di tutti gli associati entro quindici giorni dalla data della sua celebrazione.

    1.3. Elezione del Presidente dell’Associazione

    Candidatura
    E’ candidabile ogni iscritto all’APCO che soddisfi i seguenti requisiti:

    - iscritto all'associazione da almeno tre anni;
    - Socio Qualificato APCO o Socio Qualificato APCO-CMC;
    - in regola con il versamento delle quote associative e che non abbia procedure di tipo disciplinare in corso.

    Modalità di presentazione della candidatura
    Il candidato deve:

    - rendere nota la propria volontà di candidarsi, in forma scritta, inviata al Consiglio Direttivo/Segreteria almeno 60 giorni prima del rinnovo della carica di Presidente;
    - documentare tale volontà, con l’invio del proprio curriculum professionale e di un programma triennale di gestione dell’Associazione;
    - essere sostenuto da almeno 20 Associati (Soci Qualificati APCO, Soci Qualificati APCO-CMC o Emeriti CMC), in regola con i versamenti delle quote associative; tale volotà dei sostenitori della candidatura dovrà esprimersi almeno 30 giorni prima del voto.

    Garanzie
    Il Consiglio Direttivo garantisce:

    - la conoscenza del curriculum e del programma da parte di tutti gli associati, almeno 20 giorni prima del voto;
    - pari opportunità a tutti i candidati nel farsi conoscere e nel promuovere la loro candidatura (anche nelle realtà territoriali), nonché nella presentazione di atti, documenti, scritti, di sostegno.

    Per garantire la regolarità dell’intero processo elettorale (candidature, firme, etc.) il Consiglio nomina una Commissione Elettorale di 3 persone.

    I candidati che fossero membri del Consiglio Direttivo in carica, parteciperanno al Consiglio Direttivo senza diritto di voto dal momento della presentazione della loro candidatura.

    Eletto

    Risulta eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti.

    In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità in Associazione.

    Proroga degli incarichi

    Qualora la prima convocazione del collegio elettorale fosse invalidata per qualsiasi ragione, il Presidente rimane in carica, in prorogatio, per un massimo di 90 giorni, per la riconvocazione delle elezioni, con le modalità sopra descritte.

    1.4. Elezione del Consiglio Direttivo

    Candidature

    Sono candidabili tutti i soci che soddisfino i seguenti requisiti:
    - possesso del titolo di Socio Qualificato APCO ovvero Socio Qualificato APCO-CMC;
    - in regola con il versamento delle quote associative e che non abbia procedure di tipo disciplinare in corso.

    Modalità di presentazione delle candidature

    L’associato che intenda candidarsi al Consiglio Direttivo, per poter essere considerato candidato, deve:
    - rendere nota la propria volontà di candidarsi, in forma scritta, inviata al Consiglio Direttivo/Segreteria almeno 30 giorni prima del rinnovo del Consiglio;
    - corredare la comunicazione con il proprio curriculum professionale e con una breve dichiarazione in ordine all’apporto che intende dare all’Associazione, partecipando al Consiglio Direttivo.

    Garanzie

    Il Consiglio Direttivo garantisce:
    - la conoscenza del curriculum, da parte di tutti gli associati almeno 10 giorni prima del voto;
    - pari opportunità a tutti i candidati nel farsi conoscere e nel promuovere la propria candidatura;
    - l’inserimento dei nomi di tutti i candidati nella scheda di votazione.

    Per garantire la regolarità dell’intero processo elettorale (candidature, firme, etc.) il Consiglio nomina una Commissione Elettorale di 3 persone.

    Composizione

    Il Consiglio Direttivo è costituito dal numero di Consiglieri, predeterminato dall’Assemblea, che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
    In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità in Associazione.
    Nel corso del mandato la sostituzione dei Consiglieri cessati avviene per cooptazione del Consiglio Direttivo del primo dei non eletti nella stessa sessione elettorale. In mancanza di nominativi disponibili, il Consiglio Direttivo prosegue la sua attività con un minor numero di Consiglieri. Quando tale numero diviene minore della metà più uno dei Consiglieri originali, il Consiglio decade e occorre rieleggerlo con una Assemblea.

    Proroga degli incarichi

    Qualora la prima convocazione del collegio elettorale fosse invalidata per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo rimane in carica, in prorogatio, per un massimo di 90 giorni, per la riconvocazione delle elezioni, con le modalità sopra descritte.

    1.5. Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato dei Garanti

    Candidature

    Sono candidabili tutti i soci che soddisfino i seguenti requisiti:

    - iscrizione all’associazione da almeno tre anni per il Comitato dei Garanti ed un anno per il Collegio dei Revisori; dei Conti, i quali devono comprovare      l'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
    - possesso del titolo di socio Qualificato APCO ovvero Socio Qualificato APCO-CMC;
    - in regola con il versamento delle quote e che non abbia procedure di tipo disciplinare in corso.

    Modalità di presentazione delle candidature


    L’associato che intenda candidarsi al Collegio dei Revisori o al Comitato dei Garanti, per poter essere considerato candidato, deve:

    - rendere nota la propria volontà di candidarsi, in forma scritta, inviata al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima del rinnovo;
    - corredare la comunicazione con il proprio curriculum professionale.

    È consentito candidarsi sia al Consiglio Direttivo sia al Collegio dei Revisori dei Conti e/o al Comitato dei Garanti.

    In caso di elezione contemporanea in più organi, viene applicato quanto previsto dall’art.5 dello Statuto (incompatibilità).

    In caso di assenza di candidature, o di numero insufficiente rispetto al numero dei componenti da eleggere, sono accettate candidature anche nel corso dell’Assemblea avanzate dai singoli interessati o proposte dal Consiglio Direttivo, formulate nella sua ultima riunione prima dell’Assemblea.

    Garanzie

    Il Consiglio Direttivo garantisce:

    - la conoscenza del curriculum, da parte di tutti gli associati almeno 10 giorni prima del voto;
    - pari opportunità a tutti i candidati nel farsi conoscere e nel promuovere la propria candidatura;
    - l’inserimento dei nomi di tutti i candidati nella scheda di votazione.
    Per garantire la regolarità dell’intero processo elettorale (candidature, firme, etc.) il Consiglio nomina una Commissione Elettorale di 3 persone.

    Composizione

    Entreranno a far parte del Collegio dei Revisori dei Conti o del Comitato dei Garanti i quattro candidati che hanno ricevuto per ciascuno dei due il maggior numero di voti.
    In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità in Associazione.

    I primi tre sono componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato dei Garanti; il quarto è il componente supplente.

    Nel corso del mandato, la sostituzione dei Revisori o dei Garanti cessati, avviene, per cooptazione da parte del rispettivo organo, in due fasi:

    - il passaggio a componente effettivo del componente supplente;
    - la sostituzione del componente supplente, divenuto effettivo, con il primo dei non eletti nella stessa sessione elettorale.

    In mancanza di nominativi disponibili, il Collegio dei Revisori dei Conti o il Comitato dei Garanti proseguono la loro attività in modo da garantire la presenza di tre componenti effettivi ciascuno. Quando questo non sia possibile, si procederà a integrare il numero dei componenti attraverso una Assemblea.

    Tutte le attività di cooptazione vengono comunicate dal Presidente del rispettivo organo al Consiglio Direttivo.

    Proroga degli incarichi

    Qualora la prima convocazione del collegio elettorale fosse invalidata per qualsiasi ragione, il Collegio dei Revisori dei Conti o il Comitato dei Garanti  rimangono in carica, in prorogatio, per un massimo di 90 giorni, per la riconvocazione delle elezioni, con le modalità sopra descritte.

    Articolo 2. Consiglio Direttivo (art.7 dello Statuto)

    Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per posta elettronica, inviata almeno 10 giorni prima della riunione, e la convocazione contiene: l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’ordine del giorno. Alle riunioni di Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe o sostituzioni.

    Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, o, in mancanza di quest’ultimo, Vice Presidente con maggiore anzianità in Associazione.

    Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio.

    Alle riunioni di Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, possono intervenire senza diritto di voto ed in funzione degli argomenti all’ordine del giorno:

    - i componenti del Comitato dei Garanti;
    - i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
    - il Coordinatore della Commissione Soci;
    - I Delegati Territoriali;
    - il Tesoriere;
    - qualunque altro Socio, la cui presenza venga ritenuta utile dal Presidente.

    Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

    Le decisioni riguardanti persone devono essere assunte con voto segreto, o con voto palese unanime.

    Delle riunioni di Consiglio Direttivo vengono stesi verbali, a cura del Consigliere designato Segreterio dal Presidente o della Segreteria dell'Associazione, che vengono firmati dal Presidente e dal Segretario ed inviati ai Consiglieri, per posta elettronica, entro quindici giorni dalla riunione.

    Il Consigliere che non partecipi alla riunione del Consiglio per almeno due volte consecutive e non ne dia giustificazione per gravi motivi, può essere considerato decaduto dal Consiglio Direttivo.

    Articolo 3. Collegio dei Revisori dei Conti (art.11 dello Statuto)
    Convocazione

    Il Collegio è convocato dal suo Presidente, o per iniziativa propria, o su richiesta del Presidente dell’Associazione, con messaggio di posta elettronica, inviato almeno 20 giorni prima della riunione e contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, e l’ordine del giorno.

    La convocazione è inviata per conoscenza al Presidente dell’Associazione.

    Il Collegio effettua almeno 2 riunioni all’anno.

    Validità

    Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Collegio.

    Alle riunioni del Collegio non sono ammesse deleghe.

    Modalità

    Le riunioni del Collegio sono presiedute dal suo Presidente.

    Ad esse partecipano con diritto di voto i Revisori Effettivi e il Revisore Supplente, solo in sostituzione di Revisori Effettivi assenti.

    Alle riunioni del Collegio partecipa anche il Tesoriere.

    Verbalizzazione

    L’andamento della riunione deve essere verbalizzato dal Segretario che deve essere un componente del Collegio designato dal suo Presidente.

    Il verbale, firmato dal Presidente del Collegio e dal Segretario, deve essere inviato, entro venti giorni dalla data di riunione, per posta elettronica, a tutti i componenti del Collegio e, per conoscenza, al Presidente dell’Associazione e al Tesoriere.

    Articolo 4. Comitato dei Garanti (art.12 dello Statuto)
    Convocazione

    Il Comitato si riunisce per iniziativa autonoma del suo Presidente, in conseguenza di conoscenza diretta o di segnalazione, da qualsiasi provenienza, di eventi di competenza del Comitato.

    Quando il Comitato deve pronunciarsi su problemi di normale funzionamento dell’Associazione, il Presidente dell'Associazione può richiedere il parere del Comitato anche tramite posta elettronica.

    Il Comitato  viene convocato direttamente dal suo presidente con messaggio di posta elettronica, almeno 10 giorni prima della riunione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’ordine del giorno.

    La convocazione è inviata per conoscenza al Presidente dell’Associazione.

    Validità

    Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Comitato.

    Alle riunioni del Comitato non sono ammesse deleghe.

    Modalità

    Le riunioni del Comitato sono presiedute dal suo Presidente.

    Ad esse partecipano con diritto di voto i Garanti Effettivi e il Garante Supplente, solo in sostituzione di Garanti Effettivi assenti.

    Le decisioni vengono prese a maggioranza.

    Quando viene esaminata la posizione di uno dei componenti il Comitato, questi non partecipa alla riunione.

    Se la posizione in esame è quella del Presidente del Comitato, la presidenza della riunione viene assunta dal Garante Effettivo con maggiore anzianità in Associazione.

    Verbalizzazione

    L’andamento della riunione deve essere verbalizzato dal Segretario che deve essere un componente del Comitato designato dal suo Presidente.

    Il verbale, che ha carattere di riservatezza, firmato dal Presidente del Comitato, o facente funzioni, e dal Segretario, deve essere inviato, entro 15 giorni dalla data di riunione, anche per posta elettronica, a tutti i componenti del Comitato e, per conoscenza, al Presidente dell’Associazione.

    Nel verbale debbono essere esposte le decisioni del Comitato e le eventuali sanzioni irrogate, che verranno comunicate all’interessato e poste in essere a cura del Presidente dell’Associazione.

    Processo sanzionatorio

    L’intervento del Comitato dei Garanti può essere dovuto a:

    - violazioni al Codice Etico dell’Associazione;
    - conflitto fra Associazione e Socio;
    - comportamenti del Socio contrari alle norme di legge.

    In conseguenza del lodo il Comitato dei Garanti può erogare agli Associati le seguenti sanzioni:

    a. censura;
    b. sospensione da ogni incarico e da ogni attività sociale, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto;
    c. sospensione dell’elettorato attivo e passivo, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a trentasei;
    d. decadenza dalle eventuali cariche direttive nell’Associazione;
    e. decadenza da eventuali incarichi di rappresentanza esterna dell’Associazione;
    f. ritiro del titolo di Socio Qualificato Apco e/o Socio Qualificato APCO-CMC ove sussistente;
    g. espulsione dalla Associazione.

    Le sanzioni di cui ai punti a,b,c, possono essere adottate in ogni caso e anche in combinazione fra loro. Le sanzioni devono essere comunicate per iscritto e motivate.

    Approvato dal Consiglio Direttivo 28 gennaio 2020

    Legge 4/2013

    Legge 14 gennaio 2013, n. 4
    Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021)
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    promulga
    la seguente legge:
    Art. 1 - Oggetto e definizioni

    1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di liberta' di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

    2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita' riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita' e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

    3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita', in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla discplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice.

    4. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilita' del professionista.

    5. La professione e' esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

    Art. 2 - Associazioni professionali

    1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

    2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attivita' e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonche' una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalita' dell'associazione.

    3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

    4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' ottenere informazioni relative all'attivita' professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

    5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

    6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non e' consentito l'esercizio delle attivita' professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.

    7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilita' dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 e' pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente legge.

    Art. 3 - Forme aggregative delle associazioni

    1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.

    2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialita'.

    3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attivita' professionali che rappresentano, nonche' di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruita' degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attivita' e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

    Art. 4 - Pubblicita' delle associazioni professionali

    1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilita' per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicita'. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualita' e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

    2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.

    3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

    Art. 5 - Contenuti degli elementi informativi

    1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalita' e con le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilita' dei seguenti elementi: a) atto costitutivo e statuto; b) precisa identificazione delle attivita' professionali cui l'associazione si riferisce; c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali; d) struttura organizzativa dell'associazione; e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attivita' professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari; f) assenza di scopo di lucro.

    2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilita' e' esteso ai seguenti elementi: a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia; b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente; c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni; d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta; e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualita' dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza; f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalita' di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4.

    Art. 6 - Autoregolamentazione volontaria

    1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attivita' dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2.

    2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformita' della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.

    3. I requisiti, le competenze, le modalita' di esercizio dell'attivita' e le modalita' di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attivita' professionale e ne assicurano la qualificazione.

    4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attivita' professionali di cui all'art. 1.

    Art. 7 - Sistema di attestazione

    1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilita' del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4; e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilita' professionale stipulata dal professionista; f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformita' alla norma tecnica UNI.

    2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attivita' professionale.

    Art. 8 - Validita' dell'attestazione

    1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validita' pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed e' rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione e' specificata nell'attestazione stessa.

    2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

    Art. 9 - Certificazione di conformita' a norme tecniche UNI

    1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art. 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attivita' professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualita', democraticita' e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformita' per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialita' e professionalita' previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2.

    2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformita' alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

    Art. 10 - Vigilanza e sanzioni

    1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.

    2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

    Art. 11 - Clausola di neutralita' finanziaria

    1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013.

    NAPOLITANO

    Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

    Visto, il Guardasigilli: Severino


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    Domanda di adesione

    Il processo di adesione ad APCO

    a - Scelta tipologia di adesione


     Socio Qualificato APCO - Per consulenti con almeno 4 anni di attività, di cui almeno 2 in modo prevalente nella consulenza di management.

    Socio Qualificato APCO-CMC (Certified Management Consultant) - Qualifica internazionale riconosciuta da CMC-Global/ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes) ai consulenti di management con almeno 6 anni di attività, di cui almeno 3 in modo prevalente nella consulenza di management.

    . Aderente - In caso di attività non prevalente nella consulenza di management o in assenza dei requisiti richiesti ai Soci Qualificati Apco o Apco CMC.

    b - Presentazione domanda

    b1 - Scarica e compila:
            - Domanda di adesione (include l'informativa privacy e l'elenco dei documenti da inviare per l'adesione ad APCO)
            - Fac-simile "evidenze oggettive" (solo per la domanda di adesione di Soci Qualificati APCO e Soci Qualificati APCO-CMC)

    b2 - Scarica e prendi visione di:
            - Statuto
            - Codice di Etica
            - Regolamento per l'uso del marchio APCO (solo per la domanda di adesione di Soci Qualificati APCO e Soci Qualificati APCO-CMC)
           
    b3 - Invia la domanda di adesione e i documenti richiesti al seguente indirizzo mail: soci@apcoitalia.it 

    c - Colloquio di ammissione

    Per l'adesione a Socio Qualificato APCO e Socio qualificato APCO-CMC, la segreteria una volta ricevuta la domanda invita l'interessato a sostenere un colloquio con la Commissione Soci e invia le istruzioni di preparazione, come descritto nel Regolamento della Commissione Soci che trovi cliccando QUI.

    La partecipazione al colloquio è subordinata al versamento anticipato della prevista Fee di assessment da versare anticipatamente con bonifico bancario intestato ad APCO - Corso Venezia, 49 Milano
    INTESA SANPAOLO S.p.A.
    Piazza Paolo Ferrari,10 - 20121 Milano
    IBAN: IT72 N030 6909 6061 0000 0119 000
    .

    d - Valutazione domanda

    L'ammissione in Associazione è vincolata all'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

    e - Versamento quota associativa

    La Segreteria comunica all'interessato l'avvenuta accettazione della domanda ed invita al pagamento della quota associativa annua da versare con bonifico bancario intestato ad APCO - Corso Venezia, 49 Milano
    INTESA SANPAOLO S.p.A. 
    Piazza Paolo Ferrari,10 - 20121 Milano

    IBAN: IT72 N030 6909 6061 0000 0119 000


    Quote associative anno 2024

    • Socio Qualificato Apco-CMC: 300,00 euro
    • Socio Qualificato Apco: 250,00 euro
    • Emerito CMC: 150,00 euro
    • Aderente: 160,00 euro

    Quote associative anno 2024 - Agevolazioni per i giovani
    • Socio Qualificato Apco: 100,00 euro (fino a 35 anni di età)
    • Aderente: 60,00 euro (fino a 30 anni di età)

    L'iscrizione ad Apco può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno e avrà valore per 12 mesi.

    Le istruzioni per il rinnovo della quota annuale di iscrizione ad Apco sono contenute nell’Area Riservata del sito.

    Fee di assessment
    • Assessment per Socio Qualificato Apco-CMC: 90,00 euro (una tantum da versare prima del colloquio)
    • Assessment per Socio Qualificato Apco: 60,00 euro (una tantum da versare prima del colloquio)
    • Assessment per Socio Qualificato Apco fino a 35 anni di età: 30,00 euro (una tantum da versare prima del colloquio)

    Perchè aderire ad APCO

    L'ISCRIZIONE AD APCO E' VALIDA PER 12 MESI A PARTIRE DALLA DATA DI ADESIONE

    APCO è un punto di riferimento per la comunità dei consulenti di management  del nostro Paese.

    In quanto Associazione Professionale inserita in apposito elenco del Ministero Sviluppo Economico, Apco rilascia ai propri soci un attestato di qualità ai sensi della legge 4/2013 sulle professioni non ordinistiche.

    APCO è impegnata nell'assicurare ai propri associati:

    una crescita professionale adeguata alle evoluzioni del mercato

    una riconoscibilità e visibilità a livello internazionale grazie all'attribuzione della qualificazione internazionale CMC

    Diversi sono i motivi per diventare socio APCO, tra questi l'opportunità di:

    appartenere a una community professionale
    fruire di momenti formativi e di aggiornamento professionale su temi di attualità
    aderire a un framework di competenze riconosciute a livello internazionale in oltre 50  Paesi nel mondo
    beneficiare delle occasioni informali di confronto di idee, scambio di esperienze professionali
    sviluppare nuove conoscenze e fare network professionale
    usufruire dell’accesso alle competenze della rete dei soci
    partecipare alle comunità professionali locali rappresentate dalle Delegazioni Territoriali e alle iniziative locali di promozione della “cultura della   consulenza di management”
    acquisire una rete di contatti a livello internazionale
    accedere a convenzioni (sanitarie, RC Professionale, ecc) e a servizi a condizioni particolarmente convenienti
    ottenere agevolazioni per l’acquisto di servizi formativi e per lo sviluppo dell’attività professionale

    Partecipa da protagonista alla comunità dei consulenti di management, aderisci ad APCO!

    Socio Qualificato APCO

    La qualificazione di Socio Apco Qualificato è subordinata alla verifica dei seguenti requisiti, nel corso di un colloquio con la Commissione Soci “in presenza” o con altre modalità “a distanza” ritenute adeguate (es. videoconference, Skype, ecc.):

    a. minimo quattro anni di esperienza di lavoro, dei quali almeno due nella attività prevalente della Consulenza di Management;

    b. diploma di Laurea o attestazione di percorsi formativi equivalenti; nel caso di candidati non in possesso di laurea, il requisito di
    esperienza nella attività di lavoro è di minimo 6 anni di cui almeno tre di Consulenza di Direzione; 

    c. conoscenza della norme UNI EN 16114 sulla consulenza di management e successivi aggiornamenti; conoscenza delle principali norme (tecniche e legislative) di riferimento del settore;

    d. competenza specialistica in almeno una delle aree professionali tipiche della Consulenza di Direzione (art. 3 dello Statuto);

    e. attestazione di partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento e formazione professionale tenuti da APCO o da altri Enti qualificati ed in ogni caso evidenze di un processo di continuo aggiornamento professionale anche ai sensi della Legge 4/2013

    f. produzione di almeno quattro evidenze oggettive di interventi professionali con esito positivo, effettuati su almeno tre clienti negli ultimi 24 mesi, di cui almeno due negli ultimi 12 mesi.
    Per evidenze oggettive si intendono di norma le attestazioni rilasciate dai clienti in conformità del modello fornito dalla segreteria; sono accettate anche copie di contratti accettati dal cliente.
    In via del tutto eccezionale, la Commissione Soci potrà accettare, a suo insindacabile giudizio, altre forme di referenze ed evidenze. La Commissione Soci ha inoltre la facoltà di verificare  la veridicità delle evidenze presentate dai candidati, contattando direttamente i clienti;

    g. le attestazioni di cui al punto precedente, oltre che dai clienti finali, possono essere rilasciate dagli Studi o dalle Società di Consulenza per conto dei quali i candidati abbiano operato in occasione degli interventi evidenziati. In questo caso,  la documentazione prodotta a supporto della richiesta di ammissione deve contenere i riferimenti dei clienti ed il relativo numero telefonico/indirizzo mail, onde permettere l’eventuale verifica discrezionale da parte della Commissione Soci;

    h. condivisione ed accettazione del Codice Etico e di Condotta dell’Associazione (con firma apposta in ogni foglio del documento).

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